IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
  Vista   la   legge   29  dicembre  1993,  n.  580,  concernente  il
riordinamento  delle  camere  di  commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581, regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n.
580 del 1993;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999,
n.  558,  recante  norme  per  la semplificazione della disciplina in
materia di registro delle imprese;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 8
febbraio   1999,  recante  regole  tecniche  per  la  formazione,  la
trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione,  anche  temporale,  dei  documenti  informatici ai sensi
dell'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1997, n. 513;
  Vista  la  legge 24 novembre 2000, n. 340, ed in particolare l'art.
31, comma 2, che prevede che decorso un anno dalla data di entrata in
vigore  della  legge  stessa le domande, le denunce e gli atti che le
accompagnano  presentate all'ufficio del registro delle imprese, sono
inviate  per via telematica ovvero presentate su supporto informatico
ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia  di  documentazione amministrativa, cosi' come modificato dal
decreto  legislativo  23  gennaio  2002,  n.  10,  e  dal decreto del
Presidente della Repubblica 7 aprile 2003, n. 137;
  Vista  la  deliberazione  n. 42 del 13 dicembre 2001 dell'Autorita'
per  l'informatica  nella pubblica amministrazione, recante le regole
tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto
ottico idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali
ai  sensi  dell'art.  6,  secondo  comma,  del  predetto  decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
  Visto  il decreto dirigenziale 21 marzo 2001 con il quale, in vista
dell'obbligo  di  cui all'art. 31, comma 2, della citata legge n. 340
del   2000,   le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  ed
agricoltura  sono  state autorizzate a sperimentare, per la durata di
un anno, il deposito per via telematica o su supporto informatico dei
bilanci   d'esercizio   e   situazioni   patrimoniali,   secondo   le
«Indicazioni  tecniche» allegate al decreto stesso, reiterato in data
19 marzo 2002;
  Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 («Legge finanziaria 2002»),
ed  in  particolare  l'art.  3, comma 13, che ha prorogato di un anno
l'entrata in vigore del predetto art. 31, comma 2, della legge n. 340
del 2000;
  Vista  la  legge 27 dicembre 2002, n. 284, ed in particolare l'art.
13-ter,  che  ha  fissato  al  1° luglio 2003, la data entro la quale
tutte  le  formalita'  presso il registro delle imprese devono essere
eseguite   mediante   l'utilizzo  della  firma  digitale  ed  in  via
telematica;
  Visto  l'art.  8-bis  del  decreto-legge  24  giugno  2003, n. 147,
convertito,  con  modifiche,  in legge 1° agosto 2003, n. 200, che ha
prorogato detto termine al 31 ottobre 2003;
  Visto  il  decreto  del  Ministero dell'economia e delle finanze 17
maggio  2002,  n.  127,  che ha modificato la tariffa dell'imposta di
bollo, disponendo per le domande denunce ed atti che le accompagnano,
presentate  all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via
telematica e' dovuta l'imposta in misura forfettaria;
  Considerato che la precedente fase di sperimentazione ha consentito
un  graduale  avvicinamento  degli operatori al sistema telematico di
invio degli atti, istanze e denunzie al registro delle imprese;
  Ritenuto  opportuno  adeguare  la  durata  della sperimentazione al
nuovo  termine  individuato  dalla  citata legge n. 200 del 1° agosto
2003,  proseguendo  nella verifica dell'operativita' degli uffici del
registro  delle  imprese  per  l'accoglimento  delle  domande,  delle
denunce  e degli atti che le accompagnano per via telematica in vista
della  prossima  entrata in vigore della disposizione di cui all'art.
31,  comma  2,  della  citata  legge n. 340 del 2000, come piu' volte
modificato ed integrato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  di  cui  al  decreto  del Ministro delle attivita'
produttive  20  marzo  2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 75 del 31 marzo 2003, e' prorogato al 31 ottobre 2003.
  2.  Le  camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura
sono  autorizzate  a  continuare  la  sperimentazione alle condizioni
previste   dal   sopra  citato  decreto  ministeriale  e  secondo  le
«Indicazioni tecniche» allegate a quel decreto.