IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  del  22 febbraio  2001, n. 36, e, in particolare,
l'art.  4,  comma  2,  lettera  a),  che  prevede che con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro
dell'ambiente,  di  concerto  con  il  Ministro  della sanita', siano
fissati  i  limiti  di  esposizione,  i  valori  di  attenzione e gli
obiettivi  di  qualita'  per  la  protezione  dalla esposizione della
popolazione,  nonche' le tecniche di misurazione e di rilevamento dei
livelli di emissioni elettromagnetiche;
  Vista  la  raccomandazione  del  Consiglio  dell'Unione europea del
12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999,
relativa  alla  limitazione  delle  esposizioni  della popolazione ai
campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;
  Considerato che con il decreto interministeriale 10 settembre 1998,
n.  381,  il  Governo ha gia' provveduto, in ottemperanza all'art. 1,
comma  6,  della  legge  31 luglio  1997, n. 249, a fissare limiti di
esposizione,  misure  di  cautela  e  ad indicare le procedure per il
conseguimento  degli  obiettivi  di  qualita'  ai  fini  della tutela
sanitaria   della   popolazione   per   quanto   attiene   ai   campi
elettromagnetici   connessi  al  funzionamento  e  all'esercizio  dei
sistemi  fissi  delle  telecomunicazioni  e  radiotelevisivi e che si
rende  necessario  completare il campo di applicazione come richiesto
dalla legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001;
  Visto  il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 24 giugno 2002;
  Preso  atto  della  dichiarazione  del  Comitato  internazionale di
valutazione    per   l'indagine   sui   rischi   sanitari   derivanti
dall'esposizione  ai  campi  elettrici, magnetici ed elettromagnetici
(CEM);
  Preso  atto  che  non  e' stata acquisita l'intesa della Conferenza
unificata,  di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 2003, con la quale e' stato deciso che debba
avere ulteriore corso il presente decreto;
  Sentite le competenti Commissioni parlamentari;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  fissano  i  limiti di
esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti
a  breve  termine  e  dei  possibili  effetti  a  lungo termine nella
popolazione   dovuti   alla  esposizione  ai  campi  elettromagnetici
generati  da  sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300
GHz.  Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di qualita', ai
fini  della  progressiva  minimizzazione  della  esposizione ai campi
medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli
di esposizione.
  2.  I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualita' di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori
esposti  per  ragioni  professionali  oppure  per esposizioni a scopo
diagnostico o terapeutico.
  3.  I  limiti  e le modalita' di applicazione del presente decreto,
per  gli  impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia
di  funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con
successivo  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001,
n. 36.
  4.  A  tutela  dalle  esposizioni  a  campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz,
generati  da  sorgenti  non  riconducibili  ai  sistemi  fissi  delle
telecomunicazioni  e  radiotelevisivi,  si applica l'insieme completo
delle  restrizioni  stabilite  nella  raccomandazione  del  Consiglio
dell'Unione europea del 12 luglio 1999.
  5.  Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n.
36,  le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano  provvedono  alle  finalita' del presente decreto nell'ambito
delle  competenze  ad  esse  spettanti ai sensi degli statuti e delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.
  6.  Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n.
36,  nei  riguardi  delle  Forze  armate e delle Forze di polizia, le
norme  e  le  modalita'  di  applicazione  del  presente decreto sono
stabilite,  tenendo  conto  delle  particolari  esigenze  al servizio
espletato,  con  apposito  decreto  del  Presidente del Consiglio dei
Ministri  su  proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.