Art. 4.
                        Obiettivi di qualita'

  1.  Ai  fini  della progressiva minimizzazione della esposizione ai
campi  elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del
presente   decreto,   calcolati  o  misurati  all'aperto  nelle  aree
intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella
tabella 3  dell'allegato  B.  Detti  valori  devono essere mediati su
un'area  equivalente  alla  sezione  verticale  del  corpo umano e su
qualsiasi intervallo di sei minuti.
  2.  Per  aree intensamente frequentate si intendono anche superfici
edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di
bisogni sociali, sanitari e ricreativi.