IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la  legge  del  22 febbraio  2001, n. 36, e, in particolare,
l'art.  4,  comma  2,  lettera  a)  che  prevede  che con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro
dell'ambiente  di  concerto  con  il  Ministro  della  sanita', siano
fissati  i  limiti  di  esposizione,  i  valori  di  attenzione e gli
obiettivi  di  qualita'  per  la  protezione  dalla esposizione della
popolazione,  nonche' le tecniche di misurazione e di rilevamento dei
livelli di emissioni elettromagnetiche;
  Visto  il proprio decreto, in data 23 aprile 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, recante i limiti massimi
di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati alla frequenza
industriale nominale (50 Hz) negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno;
  Visto  il  proprio  decreto  in  data 28 settembre 1995, pubblicato
nella  Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, recante le norme
tecniche  procedurali  di  attuazione  del decreto del Presidente del
Consiglio    dei   Ministri   23 aprile   1992   relativamente   agli
elettrodotti;
  Vista  la  raccomandazione  del  Consiglio  dell'Unione europea del
12 luglio  1999,  pubblicata  nella  G.U.C.E. n. L. 199 del 30 luglio
1999, relativa alla limitazione dell'esposizioni della popolazione ai
campi elettromagnetici da 0Hz a 300 GHz;
  Visto  il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso nella
seduta del 24 giugno 2002;
  Preso  atto  della  dichiarazione  del  Comitato  internazionale di
valutazione  per  l'indagine  sui rischi sanitari dell'esposizioni ai
campi elettrici, magnetici, ed elettromagnetici (CEM);
  Preso  atto  che  non e' stata acquisita l'intesa con la Conferenza
unificata  di  cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 febbraio 2003, con la quale e' stato deciso che debba
avere ulteriore corso il presente decreto;
  Sentite le competenti commissioni parlamentari;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela del
territorio, di concerto con il Ministro della salute;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.   Le   disposizioni  del  presente  decreto  fissano  limiti  di
esposizione   e   valori  di  attenzione,  per  la  protezione  della
popolazione  dalle  esposizioni  a  campi  elettrici e magnetici alla
frequenza  di  rete (50 Hz) connessi al funzionamento e all'esercizio
degli   elettrodotti.   Nel  medesimo  ambito,  il  presente  decreto
stabilisce  anche un obiettivo di qualita' per il campo magnetico, ai
fini della progressiva minimizzazione delle esposizioni.
  2.  I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi
di qualita' di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori
esposti per ragioni professionali.
  3. A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese tra 0 Hz
e  100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli elettrodotti,
si  applica  l'insieme  completo  delle  restrizioni  stabilite nella
raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999,
pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999.
  4.  Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n.
36,  le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
Bolzano  provvedono  alle  finalita' del presente decreto nell'ambito
delle  competenze  ad  esse  spettanti ai sensi degli statuti e delle
relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.