Art. 6.
             Parametri per la determinazione delle fasce
                  di rispetto per gli elettrodotti
  1.  Per  la  determinazione  delle fasce di rispetto si dovra' fare
riferimento  all'obiettivo  di  qualita'  di  cui  all'art. 4 ed alla
portata  in  corrente  in  servizio  normale  dell'elettrodotto, come
definita  dalla  norma  CEI  11-60,  che  deve  essere dichiarata dal
gestore al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per
gli  elettrodotti con tensione superiore a 150 kV e alle regioni, per
gli  elettrodotti  con  tensione  non  superiore  a 150 kV. I gestori
provvedono  a  comunicare  i  dati  per il calcolo e l'ampiezza delle
fasce di rispetto ai fini delle verifiche delle autorita' competenti.
  2. L'APAT, sentite le ARPA, definira' la metodologia di calcolo per
la  determinazione  delle  fasce  di  rispetto con l'approvazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.