Art. 2. 1. Il commissario delegato, per gli adempimenti di sua competenza, connessi alla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza, e' autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di interventi, sulla base di apposite direttive di volta in volta impartite dal commissario medesimo, nonche' della collaborazione degli uffici tecnici e delle altre strutture del comune di Reggio Calabria, degli enti locali territoriali e non territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonche' di societa' a totale capitale pubblico.