Art. 2.
  1.  Il commissario delegato, per gli adempimenti di sua competenza,
connessi alla situazione di emergenza di cui alla presente ordinanza,
e'  autorizzato  ad  avvalersi di un soggetto attuatore, cui affidare
specifici  settori di interventi, sulla base di apposite direttive di
volta  in  volta  impartite  dal  commissario medesimo, nonche' della
collaborazione  degli  uffici  tecnici  e  delle  altre strutture del
comune  di  Reggio  Calabria,  degli  enti  locali territoriali e non
territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonche'
di societa' a totale capitale pubblico.