Art. 3.
  1.  Per  l'attuazione  degli interventi di cui all'art. 1, che sono
dichiarati   indifferibili,   urgenti  e  di  pubblica  utilita',  il
commissario  delegato,  ove  non  sia possibile l'utilizzazione delle
strutture  pubbliche, puo' affidare la progettazione anche a societa'
di  ingegneria  nonche'  a  liberi  professionisti,  avvalendosi, ove
occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 4.
  2.  Il  commissario  delegato,  anche  avvalendosi dell'ausilio del
soggetto  attuatore,  per  gli  interventi  di rispettiva competenza,
provvede  all'approvazione  dei progetti, ricorrendo, ove necessario,
alla  conferenza  di  servizi  da  indire  entro  sette  giorni dalla
disponibilita'  dei  progetti.  Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante  di un'amministrazione invitata sia risultato assente,
o,  comunque,  non  dotato  di  adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza   delibera   prescindendo   dalla  sua  presenza  e  dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso  manifestato  in  sede  di conferenza di servizi deve essere
motivato   e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le  specifiche
indicazioni  progettuali  necessarie al fine dell'assenso. In caso di
motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,  paesaggistico  -  territoriale, del patrimonio storico -
artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione
e'  subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del
Ministro   competente   che  si  esprime  entro  sette  giorni  dalla
richiesta.
  3.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di
servizi  di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24,
della  legge  15 maggio  1997,  n.  127,  devono  essere  resi  dalle
amministrazioni  competenti  entro  sette  giorni  dalla richiesta e,
qualora   entro   tale   termine   non   siano   resi,  si  intendono
inderogabilmente acquisiti con esito positivo.
  4.  Il  commissario  delegato, od il soggetto attuatore, sulla base
decreto-legge   specifiche   direttive  ed  indicazioni  fornite  dal
medesimo  commissario  delegato,  provvede,  per  le  occupazioni  di
urgenza  e  per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per
l'esecuzione  delle  opere  e  degli  interventi di cui alla presente
ordinanza,  una  volta  emesso  il  decreto di occupazione d'urgenza,
prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di
consistenza  e  del verbale di immissione in possesso dei suoli anche
con la sola presenza di due testimoni.