Art. 4.
  1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato
e'  autorizzato  a derogare, ove ritenuto strettamente necessario per
il  superamento  dell'emergenza  e nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni:
    regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;
    regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41,42, 117 e 119;
    legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;
    decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;
    decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;
    decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158;
    legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e successive modificazioni ed
integrazioni,  articoli 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 32; 34 e 37-bis, 37-ter, 37-quater;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche  ed  integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13,  14,  16,  17,  18,  coordinato  con  le disposizioni del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;
    decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554,
per   le   parti   strettamente   collegate   all'applicazione  delle
disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109;
    legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3, comma 4;
    decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36;
    legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  articoli 7,  8,  9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16,
17;
    legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 17;
    legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;
    legge 30 novembre 1950, n. 996;
    legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 8, 9, 21 e 22;
    decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
cosi'   come   modificato   ed   integrato  dal  decreto  legislativo
27 dicembre 2002, n. 302.