Art. 4. 1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato e' autorizzato a derogare, ove ritenuto strettamente necessario per il superamento dell'emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41,42, 117 e 119; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44; decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24; decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 158; legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 6, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32; 34 e 37-bis, 37-ter, 37-quater; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402; decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate all'applicazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109; legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3, comma 4; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articoli 35 e 36; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17; legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 17; legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18; legge 30 novembre 1950, n. 996; legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 8, 9, 21 e 22; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302.