Art. 5. 1. Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' stanziata la somma di 7,5 milioni di euro, a valere sull'Unita' previsionale di base 1.2.3.5 «Programmi di tutela ambientale, capitolo 7082 residui 2002». 2. Le somme di cui al comma 1 sono trasferite su una apposita contabilita' speciale di tesoreria intestata al commissario delegato all'uopo istituita, secondo le modalita' previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 3. Il commissario delegato, per le medesime finalita' di cui al comma 1, puo' altresi' avvalersi, qualora necessario, dei fondi che si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate dall'Accordo di programma quadro in via di stipula tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la regione Calabria. 4. Il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente provvedimento, delle risorse eventualmente disponibili sul bilancio comunale.