Art. 5.
  1.  Per le finalita' di cui alla presente ordinanza e' stanziata la
somma  di  7,5  milioni di euro, a valere sull'Unita' previsionale di
base  1.2.3.5  «Programmi di tutela ambientale, capitolo 7082 residui
2002».
  2.  Le  somme  di  cui  al  comma 1 sono trasferite su una apposita
contabilita'  speciale di tesoreria intestata al commissario delegato
all'uopo  istituita,  secondo  le modalita' previste dall'art. 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
  3.  Il  commissario  delegato,  per le medesime finalita' di cui al
comma  1,  puo' altresi' avvalersi, qualora necessario, dei fondi che
si renderanno disponibili a seguito del riparto delle somme stanziate
dall'Accordo  di  programma quadro in via di stipula tra il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e la regione Calabria.
  4.  Il  commissario  delegato  e'  autorizzato  ad  avvalersi,  per
l'attuazione  degli  interventi  previsti dal presente provvedimento,
delle risorse eventualmente disponibili sul bilancio comunale.