Art. 6.
  1.  Il  Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale  scaturente  dall'applicazione  della presente
ordinanza   e   pertanto   eventuali   oneri  derivanti  da  ritardi,
inadempienze  o  da  contenziosi  sono  da  intendersi  a  carico dei
soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 agosto 2003
                                            Il Presidente: Berlusconi