Art. 5. Requisiti generali del gestore 1. Il servizio e' gestito da un ente: a) statutariamente non avente finalita' di lucro; b) statutariamente attivo nella gestione di servizi alla persona e alla comunita' con particolare riferimento ai soggetti minorenni e alle loro famiglie tramite l'ausilio prevalente di servizi telefonici di aiuto e sostegno; c) in possesso di adeguata autorganizzazione, comprovata da anteriori esperienze professionali nel presente settore di attivita' da almeno cinque anni; d) dotato di personale in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, commi 2 e 3; e) in grado, autonomamente, di concorrere alla copertura degli oneri di gestione del servizio per la quota eccedente il contributo erogato dall'Amministrazione ai sensi del successivo art. 8 onde garantirne un'immediata diffusione in ambiti rilevanti e nel tempo crescenti del territorio nazionale. Resta salva la capacita' del gestore di fornire e sviluppare, mediante risorse proprie, prestazioni e servizi, anche a livello locale, accessori o integrativi al presente servizio. 2. La specificazione dei suddetti requisiti e i criteri per addivenire alla diffusione del servizio con un'integrale copertura del territorio nazionale sono definiti nell'atto di cui al successivo art. 6, comma 1.