Art. 5.
                   Requisiti generali del gestore
  1. Il servizio e' gestito da un ente:
    a) statutariamente non avente finalita' di lucro;
    b) statutariamente  attivo nella gestione di servizi alla persona
e  alla comunita' con particolare riferimento ai soggetti minorenni e
alle loro famiglie tramite l'ausilio prevalente di servizi telefonici
di aiuto e sostegno;
    c) in  possesso  di  adeguata  autorganizzazione,  comprovata  da
anteriori  esperienze professionali nel presente settore di attivita'
da almeno cinque anni;
    d) dotato  di personale in possesso dei requisiti di cui all'art.
2, commi 2 e 3;
    e) in  grado,  autonomamente,  di concorrere alla copertura degli
oneri  di  gestione del servizio per la quota eccedente il contributo
erogato  dall'Amministrazione  ai  sensi  del  successivo art. 8 onde
garantirne  un'immediata  diffusione  in ambiti rilevanti e nel tempo
crescenti  del  territorio  nazionale.  Resta  salva la capacita' del
gestore   di   fornire   e   sviluppare,  mediante  risorse  proprie,
prestazioni   e   servizi,   anche  a  livello  locale,  accessori  o
integrativi al presente servizio.
  2. La  specificazione  dei  suddetti  requisiti  e  i  criteri  per
addivenire  alla  diffusione  del servizio con un'integrale copertura
del territorio nazionale sono definiti nell'atto di cui al successivo
art. 6, comma 1.