Art. 2.
  In  attesa  della  costituzione  di  un  dipartimento  dedicato,  i
Dipartimenti e gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri
che  svolgono  funzioni  relative  alle  materie oggetto del presente
decreto o comunque connesse all'attuazione del programma di Governo -
ferma restando la dipendenza di ciascuno di essi dall'organo politico
e   amministrativo   responsabile   -  collaborano  con  il  Ministro
fornendogli   i   necessari   apporti   conoscitivi  e  raccordandosi
funzionalmente  con  le  strutture  affidate alla sua responsabilita'
politica.
  Per  lo  svolgimento  delle funzioni di cui al presente decreto, il
Ministro  si  avvale  dell'Ufficio  per  il programma di Governo, del
Comitato tecnico-scientifico, dell'osservatorio e della banca dati di
cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 286,
nonche' dell'Ufficio costituente la struttura di supporto.