Art. 2. In attesa della costituzione di un dipartimento dedicato, i Dipartimenti e gli Uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri che svolgono funzioni relative alle materie oggetto del presente decreto o comunque connesse all'attuazione del programma di Governo - ferma restando la dipendenza di ciascuno di essi dall'organo politico e amministrativo responsabile - collaborano con il Ministro fornendogli i necessari apporti conoscitivi e raccordandosi funzionalmente con le strutture affidate alla sua responsabilita' politica. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente decreto, il Ministro si avvale dell'Ufficio per il programma di Governo, del Comitato tecnico-scientifico, dell'osservatorio e della banca dati di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' dell'Ufficio costituente la struttura di supporto.