IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI e IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Vista la legge 5 marzo 2001, n. 57, ed in particolare l'art. 5, comma 5, che prevede la predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'; Esaminati i lavori conclusivi della commissione incaricata di predisporre una specifica tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita', istituita con decreto del Ministro della salute del 9 luglio 2002 ed integrata nella composizione con decreti del Ministro della salute del 6 agosto 2002 e del 16 maggio 2003; Ravvisata l'opportunita' di procedere alla approvazione della tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita'; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, della legge 5 marzo 2001, n. 57, sono approvate la tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita' e le relative note introduttive, concernenti i criteri applicativi della stessa. I criteri applicativi sono riportati nell'allegato I al presente decreto, del quale fa parte integrante; la tabella delle menomazioni alla integrita' psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidita' e' riportata nell'allegato II al presente decreto, del quale fa parte integrante. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 luglio 2003 Il Ministro della salute Sirchia Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maroni Il Ministro delle attivita' produttive Marzano Registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 4, foglio n. 279