Art. 2.
                          O b i e t t i v i
  1.  I  depositi disciplinati dal presente decreto sono installati e
gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:
    a) minimizzare  le cause di fuoriuscita accidentale di carburante
ed il rischio di incendio;
    b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
    c) limitare,  in caso di evento incidentale, danni ad edifici e o
locali contigui all'impianto;
    d) consentire   ai  soccorritori  di  operare  in  condizioni  di
sicurezza.