Art. 2. O b i e t t i v i 1. I depositi disciplinati dal presente decreto sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi: a) minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio; b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e o locali contigui all'impianto; d) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.