Art. 3. Disposizioni tecniche 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2, e' approvata la regola tecnica allegata al presente decreto. 2. I contenitori-distributori rimovibili devono essere approvati, ai fini antincendio, dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto 19 marzo 1990 e devono rispondere alle direttive europee applicabili in materia. 3. L'installatore e' tenuto a verificare che il contenitore-distributore sia idoneo per il tipo di uso e per la tipologia di installazione prevista, e che il titolare dell'attivita' sia informato degli specifici obblighi finalizzati a garantire il corretto uso, in sicurezza, del contenitore-distributore.