Art. 4.
                 Disposizioni complementari e finali
  1.  L'installazione dei contenitori-distributori rimovibili, di cui
al  presente  decreto,  e'  soggetta  alle  visite ed ai controlli di
prevenzione  incendi  ed  al  rilascio del certificato di prevenzione
incendi   ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
29 luglio 1982, n. 577, e del decreto del Presidente della Repubblica
12 gennaio 1998, n. 37.
  2.  Ai  fini  della  periodicita'  delle  visite per il rinnovo del
certificato  di  prevenzione incendi e per la durata del servizio, si
applicano  le  disposizioni  vigenti  in materia di impianti fissi di
distributori di carburanti per autotrazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
    Roma, 12 settembre 2003

                      Il Ministro dell'interno
                               Pisanu

                      Il Ministro dell'economia
                           e delle finanze
                              Tremonti

               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Marzano