Art. 4. Disposizioni complementari e finali 1. L'installazione dei contenitori-distributori rimovibili, di cui al presente decreto, e' soggetta alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi ed al rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37. 2. Ai fini della periodicita' delle visite per il rinnovo del certificato di prevenzione incendi e per la durata del servizio, si applicano le disposizioni vigenti in materia di impianti fissi di distributori di carburanti per autotrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 12 settembre 2003 Il Ministro dell'interno Pisanu Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Il Ministro delle attivita' produttive Marzano