Art. 2.
                    Concessione di finanziamenti
  1. I finanziamenti possono essere concessi a fronte delle attivita'
miranti  alla  stabilizzazione,  ricostruzione  e  allo  sviluppo dei
Balcani  di  cui  alla  legge  n.  84  del  2001,  nel rispetto delle
priorita'  settoriali  definite  dal Comitato dei Ministri sulla base
dell'art. 1, comma 3, lettera a) della legge n. 84 del 2001.