Art. 2.
Concessione di finanziamenti
1. I finanziamenti possono essere concessi a fronte delle attivita'
miranti alla stabilizzazione, ricostruzione e allo sviluppo dei
Balcani di cui alla legge n. 84 del 2001, nel rispetto delle
priorita' settoriali definite dal Comitato dei Ministri sulla base
dell'art. 1, comma 3, lettera a) della legge n. 84 del 2001.