Art. 4.
         Domanda di ammissione al finanziamento ministeriale
  1.  La  domanda  di  ammissione  al  finanziamento  ministeriale e'
presentata  in  duplice  copia  al  Ministero  degli  affari  esteri,
Direzione  generale  per i Paesi dell'Europa, entro la data stabilita
ogni anno.
  2. La domanda contiene:
    a) la   richiesta   di   finanziamento   per   la   realizzazione
dell'attivita' dettagliata nel progetto;
    b) l'impegno  del  richiedente  a  comunicare  al Ministero degli
affari  esteri,  successivamente  all'approvazione  del  progetto, il
numero  di  un  apposito  conto  corrente  sul quale e' effettuato il
versamento del finanziamento concesso.
  3. Alla domanda sono allegati:
    a) il modulo di presentazione del progetto, compilato in tutte le
sue  parti,  contenente gli elementi necessari alla valutazione della
proposta;
    b) l'atto costitutivo e lo statuto.
    c) per  gli  enti  pubblici e privati italiani, una dichiarazione
resa ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre  1998, n. 403, attestante il nominativo e la qualifica del
legale  rappresentante  del  soggetto proponente nonche' l'assenza di
condanne penali e di procedimenti penali in corso a carico del legale
rappresentante e degli eventuali patners.