Art. 4.
Domanda di ammissione al finanziamento ministeriale
1. La domanda di ammissione al finanziamento ministeriale e'
presentata in duplice copia al Ministero degli affari esteri,
Direzione generale per i Paesi dell'Europa, entro la data stabilita
ogni anno.
2. La domanda contiene:
a) la richiesta di finanziamento per la realizzazione
dell'attivita' dettagliata nel progetto;
b) l'impegno del richiedente a comunicare al Ministero degli
affari esteri, successivamente all'approvazione del progetto, il
numero di un apposito conto corrente sul quale e' effettuato il
versamento del finanziamento concesso.
3. Alla domanda sono allegati:
a) il modulo di presentazione del progetto, compilato in tutte le
sue parti, contenente gli elementi necessari alla valutazione della
proposta;
b) l'atto costitutivo e lo statuto.
c) per gli enti pubblici e privati italiani, una dichiarazione
resa ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, attestante il nominativo e la qualifica del
legale rappresentante del soggetto proponente nonche' l'assenza di
condanne penali e di procedimenti penali in corso a carico del legale
rappresentante e degli eventuali patners.