Art. 5.
Procedura di approvazione delle domande
1. Il Ministero degli affari esteri verifica la regolarita' formale
delle domande e della documentazione allegata. A tal fine richiede,
ove necessario, chiarimenti e documentazione integrativa agli
interessati.
2. Il Ministero degli affari esteri presenta una proposta motivata
all'Unita' tecnico operativa per i Balcani (UTOB) circa i progetti
selezionati, al fine della loro ammissibilita' al finanziamento per
la quota del Fondo di cui all'art. 3 delle legge n. 84 del 2001
affidata alla gestione del Ministero degli affari esteri. La proposta
verra' corredata da un parere tecnico-economico reso dai consulenti
di cui il Ministero degli affari esteri si avvale ai sensi della
legge n. 84 del 2001.