Art. 5.
               Procedura di approvazione delle domande
  1. Il Ministero degli affari esteri verifica la regolarita' formale
delle  domande  e della documentazione allegata. A tal fine richiede,
ove   necessario,   chiarimenti  e  documentazione  integrativa  agli
interessati.
  2.  Il Ministero degli affari esteri presenta una proposta motivata
all'Unita'  tecnico  operativa  per i Balcani (UTOB) circa i progetti
selezionati,  al  fine della loro ammissibilita' al finanziamento per
la  quota  del  Fondo  di  cui  all'art. 3 delle legge n. 84 del 2001
affidata alla gestione del Ministero degli affari esteri. La proposta
verra'  corredata  da un parere tecnico-economico reso dai consulenti
di  cui  il  Ministero  degli  affari esteri si avvale ai sensi della
legge n. 84 del 2001.