Art. 6.
              Modalita' di erogazione del finanziamento
                per le organizzazioni internazionali
  1.  Nel  caso di organizzazioni internazionali, il contributo viene
erogato   in  un'unica  soluzione,  previa  presentazione  di  idonea
documentazione  attestante  l'avvenuto  inizio  delle  attivita'.  Al
termine  dell'intervento  l'organizzazione  presenta,  entro tre mesi
dalla  dichiarazione  di conclusione del progetto, rilasciata dal suo
legale  rappresentante,  una  relazione con il rendiconto delle spese
sostenute.