Art. 6.
Modalita' di erogazione del finanziamento
per le organizzazioni internazionali
1. Nel caso di organizzazioni internazionali, il contributo viene
erogato in un'unica soluzione, previa presentazione di idonea
documentazione attestante l'avvenuto inizio delle attivita'. Al
termine dell'intervento l'organizzazione presenta, entro tre mesi
dalla dichiarazione di conclusione del progetto, rilasciata dal suo
legale rappresentante, una relazione con il rendiconto delle spese
sostenute.