Art. 7.
Modalita' di erogazione del finanziamento
per gli enti pubblici e privati
2. Nel caso di enti italiani pubblici e privati senza scopo di
lucro, il finanziamento e' erogato interamente al termine delle
attivita' previste dal progetto su presentazione del rendiconto
finale delle spese. Il rendiconto relativo alle spese sostenute e'
inviato al Ministero degli affari esteri entro tre mesi dalla data di
conclusione del progetto.
3. Le tipologie di spese ammissibili possono riguardare
esclusivamente le spese congruite, direttamente inerenti il progetto.
Per quanto riguarda le spese generali esse sono ammissibili nella
misura forfettaria non superiore al tre per cento. L'imposta sul
valore aggiunto (o imposta equivalente vigente nel paese estero) e'
ammessa al rimborso per la quota che rappresenta un costo per l'ente
esecutore, tranne i casi in cui l'ente ne sia esente.
4. Non sono ammesse: spese per l'ammortamento, spese per interessi
passivi e per fidejussioni, spese di rappresentanza, fondi destinati
ai soggetti partecipanti ai corsi di formazione se aggiuntivi al
rimborso spese per soggiorno, borse di studio, spese preparatorie del
progetto.
5. Su richiesta del beneficiario, il finanziamento puo' essere
erogato in due «tranches», la prima delle quali potra' essere erogata
anticipatamente fino ad un massimo del settanta per cento del costo
del progetto cosi' come congruito - previa presentazione di apposita
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa (con compagnia
assicurativa abilitata ad assicurare i crediti nei confronti della
pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente) a carico
dell'ente pubblico o privato senza scopo di lucro nonche' di idonea
documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori - e la seconda
a saldo al termine del progetto medesimo, su presentazione ed
approvazione del rendiconto finale delle spese, che e' inviato entro
tre mesi dalla dichiarazione di conclusione del progetto rilasciata
dal suo legale rappresentante.