Art. 8.
Controllo
1. Sia in corso di esecuzione che al termine delle attivita'
previste dal progetto il Ministero degli affari esteri puo' disporre
azioni di controllo sulla sua corretta esecuzione. A tal fine, l'ente
e' tenuto a presentare al Ministero degli affari esteri una relazione
semestrale sullo stato di avanzamento del progetto, fino al termine
delle attivita' previste dallo stesso.