Art. 8.
                              Controllo
  1.  Sia  in  corso  di  esecuzione  che  al termine delle attivita'
previste  dal progetto il Ministero degli affari esteri puo' disporre
azioni di controllo sulla sua corretta esecuzione. A tal fine, l'ente
e' tenuto a presentare al Ministero degli affari esteri una relazione
semestrale  sullo  stato di avanzamento del progetto, fino al termine
delle attivita' previste dallo stesso.