Art. 9.
Comunicazione fra il Ministero degli affari
esteri e gli enti esecutori del progetto
1. Il Ministero degli affari esteri invia all'ente esecutore del
progetto comunicazione dell'avvenuta approvazione del medesimo,
nonche' delle modalita' di erogazione e liquidazione del
finanziamento accordato e della specifica procedura amministrativa da
seguire.
2. La sopra citata comunicazione e' controfirmata per accettazione
dal legale rappresentante dell'ente, che comunichera' altresi' -
nell'osservanza dei termini fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
- la data di inizio delle attivita' progettuali, che dovranno
comunque avvenire entro un mese dalla comunicazione inviata al
Ministero degli affari esteri.
Roma, 27 maggio 2003
Il direttore generale
per gli affari amministrativi
di bilancio e il patrimonio
Di Giovanni