Art. 9.
             Comunicazione fra il Ministero degli affari
              esteri e gli enti esecutori del progetto
  1.  Il  Ministero  degli affari esteri invia all'ente esecutore del
progetto   comunicazione  dell'avvenuta  approvazione  del  medesimo,
nonche'   delle   modalita'   di   erogazione   e   liquidazione  del
finanziamento accordato e della specifica procedura amministrativa da
seguire.
  2.  La sopra citata comunicazione e' controfirmata per accettazione
dal  legale  rappresentante  dell'ente,  che  comunichera' altresi' -
nell'osservanza dei termini fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241
-  la  data  di  inizio  delle  attivita'  progettuali,  che dovranno
comunque  avvenire  entro  un  mese  dalla  comunicazione  inviata al
Ministero degli affari esteri.
    Roma, 27 maggio 2003
                        Il direttore generale
                    per gli affari amministrativi
                     di bilancio e il patrimonio
                             Di Giovanni