Art. 3.
                      Modalita' di applicazione
    1.  Le  regioni  entro  un  anno dalla pubblicazione del presente
accordo,  nell'ambito  della propria autonomia, danno attuazione alle
presenti  disposizioni attraverso specifico provvedimento, nei limiti
delle  risorse  disponibili e, comunque, ricomprese nell'ambito della
cornice     finanziaria    delineata    dall'accordo    Stato-regioni
dell'8 agosto 2001.
    2.  I requisiti minimi trovano immediata applicazione nel caso di
realizzazione  di  nuove  strutture  veterinarie  e  d'ampliamento  o
trasformazione  di  strutture  gia'  esistenti.  Per  ampliamento  si
intende  un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura
esistente;  per  trasformazione s'intende la modifica della tipologia
della  struttura  gia' autorizzata con o senza lavori sugli edifici o
parti di essi.
    3.  Con  lo  stesso  provvedimento  di  cui al comma 1 le regioni
dettano  disposizioni  circa i tempi e le modalita' per l'adeguamento
delle strutture veterinarie pubbliche e private gia' autorizzate e in
esercizio ai requisiti minimi stabiliti dal presente accordo.
      Roma, 26 novembre 2003
                                             Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino