Art. 3. Modalita' di applicazione 1. Le regioni entro un anno dalla pubblicazione del presente accordo, nell'ambito della propria autonomia, danno attuazione alle presenti disposizioni attraverso specifico provvedimento, nei limiti delle risorse disponibili e, comunque, ricomprese nell'ambito della cornice finanziaria delineata dall'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001. 2. I requisiti minimi trovano immediata applicazione nel caso di realizzazione di nuove strutture veterinarie e d'ampliamento o trasformazione di strutture gia' esistenti. Per ampliamento si intende un aumento della superficie di almeno il 10% della struttura esistente; per trasformazione s'intende la modifica della tipologia della struttura gia' autorizzata con o senza lavori sugli edifici o parti di essi. 3. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 le regioni dettano disposizioni circa i tempi e le modalita' per l'adeguamento delle strutture veterinarie pubbliche e private gia' autorizzate e in esercizio ai requisiti minimi stabiliti dal presente accordo. Roma, 26 novembre 2003 Il presidente: La Loggia Il segretario: Carpino