IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2003, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza per fronteggiare la grave crisi nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Genova; Considerata in particolare, l'ineludibile esigenza di realizzare, potenziare e completare opere finalizzate ad incrementare l'approvvigionamento idrico nel comune di Genova, con procedure di assoluta urgenza ed in deroga alla normativa vigente; Vista la nota della regione Liguria del 18 novembre 2003, con la quale e' stata trasmessa la nota del comune di Genova concernente gli interventi da realizzarsi nel medesimo territorio per fronteggiare il contesto emergenziale determinatosi a seguito della grave carenza di risorse idriche; Viste le note dell'ufficio territoriale del Governo di Genova del 14 ottobre e 4 novembre 2003; Ravvisata, quindi, la necessita' ed urgenza di adottare misure di carattere straordinario ed urgente atte a garantire l'approvvigionamento idrico del comune di Genova; Sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di cui alla nota del 3 dicembre 2003; Acquisita l'intesa della regione Liguria; Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art. 1. 1. Ai fini del superamento della grave crisi di approvvigionamento idrico in atto nel territorio del comune di Genova, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 novembre 2003 citato in premessa, il presidente della regione Liguria e' nominato commissario delegato, e provvede, sentito il comune di Genova, alla individuazione ed alla successiva esecuzione, in termini di somma urgenza, di tutti gli interventi necessari. 2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il commissario delegato e' autorizzato ad avvalersi di un soggetto attuatore, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base di apposite direttive di volta in volta impartite dallo stesso commissario delegato. 3. Agli oneri derivanti dalle iniziative da porre in essere per il superamento del contesto emergenziale si provvede con le risorse finanziarie locali che a tal fine saranno individuate dal commissario delegato.