Art. 3. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato e' autorizzato a derogare, ove ritenuto strettamente necessario per il superamento dell'emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative: legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 7, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 29, nonche' disposizioni connesse del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater; regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24 e successive modificazioni; decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44; regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle disposizioni connesse all'attuazione della presente ordinanza; regio decreto 24 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche articoli 93, 96 e 97; regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 95 e 98; legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 8, 9, 21 e 22; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche; norme strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza; leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale oggetto di deroga.