Art. 3.
  1.   Per  l'attuazione  della  presente  ordinanza  il  commissario
delegato   e'  autorizzato  a  derogare,  ove  ritenuto  strettamente
necessario  per  il  superamento  dell'emergenza  e  nel rispetto dei
principi   generali   dell'ordinamento   giuridico,   alle   seguenti
disposizioni normative:
    legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e successive modificazioni ed
integrazioni,  articoli 7,  16,  17,  20,  23,  24,  25,  29, nonche'
disposizioni  connesse  del  decreto  del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554;
    legge   7 agosto   1990,   n.  241,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;
    regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;
    regio  decreto  23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
    legge   27 dicembre   2002,   n.   289,   art.  24  e  successive
modificazioni;
    decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;
    regio  decreto  11 dicembre 1993, n. 1775, e successive modifiche
ed    integrazioni    relativamente    alle   disposizioni   connesse
all'attuazione della presente ordinanza;
    regio  decreto  24 luglio  1904,  n.  523, e successive modifiche
articoli 93, 96 e 97;
    regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 95 e 98;
    legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 8, 9, 21 e 22;
    decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive  modifiche;  norme  strettamente  connesse  all'attuazione
degli interventi previsti dalla presente ordinanza;
    leggi  regionali  strettamente connesse alla legislazione statale
oggetto di deroga.