Art. 3.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza il commissario
delegato e' autorizzato a derogare, ove ritenuto strettamente
necessario per il superamento dell'emergenza e nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti
disposizioni normative:
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed
integrazioni, articoli 7, 16, 17, 20, 23, 24, 25, 29, nonche'
disposizioni connesse del decreto del Presidente della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554;
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 3, 11 e 16;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed
integrazioni, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24 e successive
modificazioni;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 42, 43 e 44;
regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775, e successive modifiche
ed integrazioni relativamente alle disposizioni connesse
all'attuazione della presente ordinanza;
regio decreto 24 luglio 1904, n. 523, e successive modifiche
articoli 93, 96 e 97;
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 95 e 98;
legge 5 gennaio 1994, n. 36, articoli 3, 5, 6, 8, 9, 21 e 22;
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e
successive modifiche; norme strettamente connesse all'attuazione
degli interventi previsti dalla presente ordinanza;
leggi regionali strettamente connesse alla legislazione statale
oggetto di deroga.