Art. 4.
1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni
rapporto contrattuale scaturente dall'applicazione della presente
ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi,
inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei
soggetti attuatori che devono farvi fronte con i loro mezzi.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 5 dicembre 2005
Il Presidente: Berlusconi