Art. 10. Impegni accessori 1. Lo Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c) del decreto-legge n. 269, assume i seguenti impegni accessori: a) nel caso in cui in forza di una disposizione di legge, regolamento o decreto occorra procedere a una variazione delle condizioni economiche delle attivita' o delle passivita' soggette a rendicontazione separata, ai sensi dell'articolo 5, la CDP S.p.a. e' tenuta indenne dalla eventuale conseguente riduzione dei flussi previsti alla data di trasformazione in societa' per azioni; b) per le obbligazioni della Cassa depositi e prestiti - amministrazione dello Stato - assunte per effetto di operazioni finanziarie, anche di copertura dei rischi, concluse al fine di reperire fondi utilizzati per l'esercizio delle proprie funzioni, nonchÕ per le obbligazioni assunte in relazione all'operazione di cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, il Ministero dell'economia e delle finanze risponde dell'adempimento da parte di CDP S.p.a., con diritto di regresso; c) nei casi in cui il consiglio di amministrazione della CDP S.p.a. accerti, entro la data di chiusura del primo esercizio sociale, che il valore degli elementi patrimoniali attivi trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi del presente decreto, e' superiore a quello degli elementi patrimoniali passivi trasferiti, il Ministero dell'economia e delle finanze utilizza l'eccedenza per compensare eventuali insussistenze, svalutazioni e rettifiche di valore relative ad attivita', passivita' e beni della CDP S.p.a. al fine di assicurare che il patrimonio netto della stessa non sia inferiore, alla data di chiusura del primo esercizio sociale, al capitale sociale nell'importo determinato all'articolo 1, in conformita' di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera d) del decreto-legge n. 269.