Art. 10.
                          Impegni accessori

   1.  Lo  Stato,  ai  sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c) del
decreto-legge n. 269, assume i seguenti impegni accessori:
   a)  nel  caso  in  cui  in  forza  di  una  disposizione di legge,
regolamento  o  decreto  occorra  procedere  a  una  variazione delle
condizioni  economiche  delle attivita' o delle passivita' soggette a
rendicontazione  separata, ai sensi dell'articolo 5, la CDP S.p.a. e'
tenuta  indenne  dalla  eventuale  conseguente  riduzione  dei flussi
previsti alla data di trasformazione in societa' per azioni;
   b)   per  le  obbligazioni  della  Cassa  depositi  e  prestiti  -
amministrazione  dello  Stato  -  assunte  per  effetto di operazioni
finanziarie,  anche  di  copertura  dei  rischi,  concluse al fine di
reperire  fondi  utilizzati  per  l'esercizio delle proprie funzioni,
nonchÕ  per  le  obbligazioni  assunte in relazione all'operazione di
cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell'articolo 8 del
decreto-legge  15  aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  15  giugno  2002,  n. 112, il Ministero dell'economia e
delle  finanze  risponde dell'adempimento da parte di CDP S.p.a., con
diritto di regresso;
   c)  nei  casi  in  cui  il  consiglio di amministrazione della CDP
S.p.a.  accerti,  entro  la  data  di  chiusura  del  primo esercizio
sociale,  che il valore degli elementi patrimoniali attivi trasferiti
al  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, ai sensi del presente
decreto,  e'  superiore  a quello degli elementi patrimoniali passivi
trasferiti,  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze utilizza
l'eccedenza  per  compensare  eventuali insussistenze, svalutazioni e
rettifiche  di  valore relative ad attivita', passivita' e beni della
CDP S.p.a. al fine di assicurare che il patrimonio netto della stessa
non sia inferiore, alla data di chiusura del primo esercizio sociale,
al  capitale  sociale  nell'importo  determinato  all'articolo  1, in
conformita'  di  quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera d)
del decreto-legge n. 269.