Art. 2.
   Funzioni trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze

   1.  La  titolarita'  del  servizio depositi di cui all'articolo 1,
comma  1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,
e' trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze.
   2.  Le  attivita'  amministrativo-contabili  inerenti  al servizio
depositi per la provincia di Roma sono svolte dalla CDP S.p.a. per il
periodo  previsto  dalla convenzione di cui all'articolo 4, commi 4 e
5.  Per  il  medesimo  periodo  la CDP S.p.a. supporta l'attivita' di
coordinamento  amministrativo-contabile  del  servizio sul territorio
nazionale.
   3.   Il  servizio  depositi  continua  ad  essere  regolato  dalle
disposizioni   legislative   e   regolamentari  e  dai  provvedimenti
applicabili  al  momento  della trasformazione della Cassa depositi e
prestiti  in  societa'  per  azioni. I richiami alla Cassa depositi e
prestiti contenuti in leggi, regolamenti, provvedimenti e convenzioni
vigenti  sono  da  intendersi  riferiti  al Ministero dell'economia e
delle finanze.