Art. 2. Funzioni trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze 1. La titolarita' del servizio depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e' trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Le attivita' amministrativo-contabili inerenti al servizio depositi per la provincia di Roma sono svolte dalla CDP S.p.a. per il periodo previsto dalla convenzione di cui all'articolo 4, commi 4 e 5. Per il medesimo periodo la CDP S.p.a. supporta l'attivita' di coordinamento amministrativo-contabile del servizio sul territorio nazionale. 3. Il servizio depositi continua ad essere regolato dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti applicabili al momento della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni. I richiami alla Cassa depositi e prestiti contenuti in leggi, regolamenti, provvedimenti e convenzioni vigenti sono da intendersi riferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.