Art. 3.
Attivita' e passivita' trasferite  al Ministero dell'economia e delle
                               finanze

   1. Le giacenze, alla data di trasformazione della Cassa depositi e
prestiti  in  societa'  per  azioni, dei conti correnti fruttiferi n.
29810  "Cassa  DD.PP.  - Fondo di garanzia del risparmio postale"; n.
29811 "Cassa DD.PP. - Gestione principale" e n. 29812 "Cassa DD.PP. -
Gestione  dei  conti  correnti e assegni postali", intrattenuti dalla
Cassa  depositi  e prestiti presso la Tesoreria centrale dello Stato,
sono  attribuite, salvo quanto previsto agli articoli 1 e 6, comma 1,
al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  i  relativi conti
correnti sono estinti.
   2.  Per  la parte corrispondente all'acquisto delle partecipazioni
di cui all'articolo 9, comma 1, le giacenze dei conti correnti di cui
al  comma  1  affluiscono  al  capitolo 4055 del Bilancio dello Stato
relativo  al  fondo ammortamento titoli di Stato di cui alla legge 27
ottobre 1993, n. 432.
   3.  Sono  trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze le
attivita'  e  le  passivita',  risultanti  dalla situazione contabile
della  Cassa  depositi  e  prestiti  alla  data  di trasformazione in
societa'  per  azioni,  correlate  ai rapporti di cui al comma 4 e la
parte  del fondo di riserva non confluita nel capitale sociale di cui
all'articolo 1.
   4.  Il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa
depositi   e   prestiti   nei   rapporti   in  essere  alla  data  di
trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti da:
   a)  mutui  e  altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi
dalla  Cassa depositi e prestiti, indicati nell'allegato elenco n. 1,
che costituisce parte integrante del presente decreto;
   b)   mutui,   concessi   dalla   Cassa  depositi  e  prestiti,  in
preammortamento alla data di trasformazione in societa' per azioni;
   c) buoni fruttiferi postali relativi alle serie e sottoscritti nei
termini  indicati  nell'allegato  elenco  n. 2, che costituisce parte
integrante del presente decreto;
   d)  servizio  depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  284,  trasferito al
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2;
   e)   conti   correnti   intrattenuti,   ai   sensi   del   decreto
luogotenenziale  23  marzo  1919,  n. 1058, e della legge 25 novembre
1971, n. 1041, con enti pubblici o altri soggetti e conti di deposito
per   finalita'   di   custodia  e  amministrazione  dei  titoli  dei
correntisti;
   f)  servizio  dei  conti  correnti  postali,  di  cui  al  decreto
luogotenenziale  22 novembre 1945, n. 822 e successive modificazioni;
per  tale  servizio, salvo diversa successiva pattuizione, continuano
ad  essere  riconosciuti  a Poste italiane S.p.a. interessi calcolati
secondo  le  modalita'  applicate  dalla Cassa depositi e prestiti al
momento della trasformazione in societa' per azioni;
   g)  legge  18  dicembre  1986,  n.  891, recante "Disposizioni per
l'acquisto  da  parte  dei  lavoratori dipendenti della prima casa di
abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa" e dalle convenzioni
stipulate in attuazione della medesima legge;
   h)  mutui  concessi  ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938, n.
1165,  recante  "Approvazione  del  testo  unico  delle  disposizioni
sull'edilizia popolare ed economica";
   i)  mutui  e  altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi
dalla Cassa depositi e prestiti
  utilizzando le risorse dei conti correnti di cui all'articolo 7.
   5.  I  rapporti  trasferiti  restano  regolati  dalle disposizioni
legislative  e  regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni
applicabili al momento del trasferimento.