Art. 3. Attivita' e passivita' trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze 1. Le giacenze, alla data di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in societa' per azioni, dei conti correnti fruttiferi n. 29810 "Cassa DD.PP. - Fondo di garanzia del risparmio postale"; n. 29811 "Cassa DD.PP. - Gestione principale" e n. 29812 "Cassa DD.PP. - Gestione dei conti correnti e assegni postali", intrattenuti dalla Cassa depositi e prestiti presso la Tesoreria centrale dello Stato, sono attribuite, salvo quanto previsto agli articoli 1 e 6, comma 1, al Ministero dell'economia e delle finanze e i relativi conti correnti sono estinti. 2. Per la parte corrispondente all'acquisto delle partecipazioni di cui all'articolo 9, comma 1, le giacenze dei conti correnti di cui al comma 1 affluiscono al capitolo 4055 del Bilancio dello Stato relativo al fondo ammortamento titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432. 3. Sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze le attivita' e le passivita', risultanti dalla situazione contabile della Cassa depositi e prestiti alla data di trasformazione in societa' per azioni, correlate ai rapporti di cui al comma 4 e la parte del fondo di riserva non confluita nel capitale sociale di cui all'articolo 1. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze subentra alla Cassa depositi e prestiti nei rapporti in essere alla data di trasformazione, inclusi le garanzie e gli accessori, derivanti da: a) mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, indicati nell'allegato elenco n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto; b) mutui, concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in preammortamento alla data di trasformazione in societa' per azioni; c) buoni fruttiferi postali relativi alle serie e sottoscritti nei termini indicati nell'allegato elenco n. 2, che costituisce parte integrante del presente decreto; d) servizio depositi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, trasferito al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2; e) conti correnti intrattenuti, ai sensi del decreto luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 1058, e della legge 25 novembre 1971, n. 1041, con enti pubblici o altri soggetti e conti di deposito per finalita' di custodia e amministrazione dei titoli dei correntisti; f) servizio dei conti correnti postali, di cui al decreto luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 822 e successive modificazioni; per tale servizio, salvo diversa successiva pattuizione, continuano ad essere riconosciuti a Poste italiane S.p.a. interessi calcolati secondo le modalita' applicate dalla Cassa depositi e prestiti al momento della trasformazione in societa' per azioni; g) legge 18 dicembre 1986, n. 891, recante "Disposizioni per l'acquisto da parte dei lavoratori dipendenti della prima casa di abitazione nelle aree ad alta tensione abitativa" e dalle convenzioni stipulate in attuazione della medesima legge; h) mutui concessi ai sensi del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica"; i) mutui e altri finanziamenti, sotto qualsiasi forma, concessi dalla Cassa depositi e prestiti utilizzando le risorse dei conti correnti di cui all'articolo 7. 5. I rapporti trasferiti restano regolati dalle disposizioni legislative e regolamentari e dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili al momento del trasferimento.