Art. 4. Funzioni rilevanti ai fini della separazione organizzativa e contabile 1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, commi 8 e 14, del decreto-legge n. 269, sono soggette alla separazione organizzativa e contabile la funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze e le funzioni assegnate alla Cassa depositi e prestiti in forza di disposizioni legislative e regolamentari, di provvedimenti e di convenzioni vigenti alla data di trasformazione. 2. Per l'esercizio della funzione inerente alla gestione dei rapporti trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze e alle attivita' di cui all'articolo 2, comma 2, la CDP S.p.a. provvede tra l'altro a: a) effettuare le operazioni di erogazione, di riscossione e di recupero dei crediti e di rimborso titoli; b) adempiere obbligazioni, esercitare diritti, poteri e facolta' previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari, dai provvedimenti e dalle convenzioni applicabili; c) rappresentare a tutti gli effetti, anche in giudizio, il Ministero dell'economia e delle finanze; d) effettuare operazioni di versamento e di prelevamento sui conti correnti di cui agli articoli 6, comma 6, e 7. 3. Per la rappresentanza in giudizio del Ministero dell'economia e delle finanze, la CDP S.p.a. e' tenuta ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato. 4. Il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con CDP S.p.a. una o piu' convenzioni, con le quali sono, tra l'altro, definiti gli indirizzi per lo svolgimento da parte della CDP S.p.a. delle funzioni di cui al comma 2, ne viene effettuata la ricognizione ed e' determinata l'eventuale commissione da corrispondere per i servizi resi. 5. Le convenzioni di cui al comma 4 regolano altresi' il servizio di cui all'articolo 2, comma 2, affidato alla CDP S.p.a. in via transitoria e ne determinano la durata. Nell'ambito delle medesime convenzioni puo' essere affidato alla CDP S.p.a. l'incarico di tenuta della contabilita' del servizio stesso.