Art. 8. Separazione organizzativa e contabile e salvaguardia dell'equilibrio economico 1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 269, si dispone che entro la chiusura dell'esercizio 2004, la CDP S.p.a., in conformita' con gli indirizzi dettati dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sottoponga al Ministro dell'economia e delle finanze i criteri che informano la separazione organizzativa e contabile, di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 269. 2. Sino all'applicazione dei criteri di cui al comma 1, la CDP S.p.a. non svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 269.