Art. 8.
Separazione organizzativa e contabile  e salvaguardia dell'equilibrio
                              economico

   1.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo 5, comma 9, del
decreto-legge n. 269, si dispone che entro la chiusura dell'esercizio
2004,  la  CDP  S.p.a.,  in conformita' con gli indirizzi dettati dal
Ministero  dell'economia  e delle finanze, sentita la Banca d'Italia,
sottoponga  al  Ministro  dell'economia e delle finanze i criteri che
informano   la   separazione   organizzativa   e  contabile,  di  cui
all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 269.
   2.  Sino  all'applicazione  dei  criteri di cui al comma 1, la CDP
S.p.a. non svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 7, lettera
b), del decreto-legge n. 269.