Art. 9.
                      Partecipazioni azionarie

   1. Sono trasferite in proprieta' alla CDP S.p.a. le azioni, libere
da  oneri,  sequestri,  pignoramenti  o  altri  vincoli,  di  seguito
indicate:
   a)  n.  627.528.282  azioni  ENEL  S.p.a. verso il pagamento di un
corrispettivo      complessivo      di      euro     3.156.467.258,00
(tremiliardicentocinquantaseimilioni
quattrocentosessantasettemiladuecentocinquantotto/00);
   b)  n.  400.288.338  azioni  ENI  S.p.a.  verso il pagamento di un
corrispettivo      complessivo      di      euro     5.315.829.129,00
(cinquemiliarditrecentoquindicimilioni
ottocentoventinovemilacentoventinove/00);
   c)  n. 896.350.000 azioni Poste Italiane S.p.a. verso il pagamento
di    un   corrispettivo   complessivo   di   euro   2.518.743.500,00
(duemiliardicinquecentodiciottomilioni
settecentoquarantremilacinquecento/00);
   2.  I  corrispettivi  di cui al comma 1 sono definiti sulla scorta
dei  valori  determinati nella relazione giurata di stima prodotta da
Credit  Suisse  First  Boston  (Europe)  Limited  ed  Ernst  &  Young
Financial  -  Business  Advisors  S.p.a.  e rappresentano i valori di
iscrizione nel bilancio della CDP S.p.a.
   3.  I trasferimenti di cui al comma 1 sono perfezionati tra la CDP
S.p.a.   e   il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  la
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
presente  decreto. Le azioni sono trasferite con godimento 1° gennaio
2004,  fermo  restando che il Ministero dell'economia e delle finanze
avra'  titolo  ad  incassare,  dalla  societa'  emittente i dividendi
relativi alle azioni trasferite deliberati dall'assemblea che approva
la proposta di ripartizione degli utili relativi all'esercizio 2003.
   4.  I  trasferimenti  di cui al comma 1 sono esenti da imposizione
fiscale ai sensi dell'articolo 5, comma 23, del decreto-legge n. 269.
   5.  Con  successivi  decreti,  adottati  ai sensi dell'articolo 5,
comma  11,  lettera  d),  del  decreto-legge  n. 269, sono definiti i
criteri  di gestione e di amministrazione delle partecipazioni di cui
al  comma  1,  in  continuita'  con gli indirizzi finora adottati, in
particolare  per  quanto  attiene  alla  tutela degli interessi degli
azionisti di minoranza delle societa' partecipate.
   6.  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'articolo 5, comma 8, del
decreto-legge    269,   gli   interventi   di   razionalizzazione   e
concentrazione delle partecipazioni della CDP S.p.a. possono avvenire
mediante  operazioni  di  fusione  per  incorporazione delle societa'
interamente  possedute  che  svolgono  la  loro  attivita' in settori
connessi, strumentali o affini a quelli propri della CDP S.p.a.