Art. 9. Partecipazioni azionarie 1. Sono trasferite in proprieta' alla CDP S.p.a. le azioni, libere da oneri, sequestri, pignoramenti o altri vincoli, di seguito indicate: a) n. 627.528.282 azioni ENEL S.p.a. verso il pagamento di un corrispettivo complessivo di euro 3.156.467.258,00 (tremiliardicentocinquantaseimilioni quattrocentosessantasettemiladuecentocinquantotto/00); b) n. 400.288.338 azioni ENI S.p.a. verso il pagamento di un corrispettivo complessivo di euro 5.315.829.129,00 (cinquemiliarditrecentoquindicimilioni ottocentoventinovemilacentoventinove/00); c) n. 896.350.000 azioni Poste Italiane S.p.a. verso il pagamento di un corrispettivo complessivo di euro 2.518.743.500,00 (duemiliardicinquecentodiciottomilioni settecentoquarantremilacinquecento/00); 2. I corrispettivi di cui al comma 1 sono definiti sulla scorta dei valori determinati nella relazione giurata di stima prodotta da Credit Suisse First Boston (Europe) Limited ed Ernst & Young Financial - Business Advisors S.p.a. e rappresentano i valori di iscrizione nel bilancio della CDP S.p.a. 3. I trasferimenti di cui al comma 1 sono perfezionati tra la CDP S.p.a. e il Ministero dell'economia e delle finanze con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Le azioni sono trasferite con godimento 1° gennaio 2004, fermo restando che il Ministero dell'economia e delle finanze avra' titolo ad incassare, dalla societa' emittente i dividendi relativi alle azioni trasferite deliberati dall'assemblea che approva la proposta di ripartizione degli utili relativi all'esercizio 2003. 4. I trasferimenti di cui al comma 1 sono esenti da imposizione fiscale ai sensi dell'articolo 5, comma 23, del decreto-legge n. 269. 5. Con successivi decreti, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 11, lettera d), del decreto-legge n. 269, sono definiti i criteri di gestione e di amministrazione delle partecipazioni di cui al comma 1, in continuita' con gli indirizzi finora adottati, in particolare per quanto attiene alla tutela degli interessi degli azionisti di minoranza delle societa' partecipate. 6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 269, gli interventi di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni della CDP S.p.a. possono avvenire mediante operazioni di fusione per incorporazione delle societa' interamente possedute che svolgono la loro attivita' in settori connessi, strumentali o affini a quelli propri della CDP S.p.a.