Art. 3. Designazione dell'origine 1. La designazione dell'origine degli oli extravergini e vergini di oliva figura attraverso l'indicazione sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso acclusa del nome geografico di uno Stato membro o della Comunita' o di un Paese terzo secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del «regolamento». 2. Ai fini del coordinamento delle attivita' di controllo sulle imprese di condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli oli vergini di oliva riconosciute dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 4 e 9, paragrafo 2 del «regolamento», il codice di identificazione alfanumerico comprende anche la sigla della provincia nel cui territorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento. 3. In applicazione dell'art. 9, paragrafo 3 del «regolamento», le imprese di condizionamento riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2815/98, che soddisfano i requisiti di riconoscimento per la campagna 2001/2002, conservano la titolarita' del provvedimento gia' ad esse attribuito. 4. I provvedimenti di riconoscimento delle imprese di cui al comma 2 sono comunicati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, entro i successivi trenta giorni.