Art. 3.
                      Designazione dell'origine
  1. La designazione dell'origine degli oli extravergini e vergini di
oliva    figura    attraverso    l'indicazione   sull'imballaggio   o
sull'etichetta  ad  esso  acclusa  del  nome  geografico di uno Stato
membro  o della Comunita' o di un Paese terzo secondo le disposizioni
di cui all'art. 4 del «regolamento».
  2.  Ai  fini  del  coordinamento delle attivita' di controllo sulle
imprese  di  condizionamento degli oli extra vergini di oliva e degli
oli  vergini  di  oliva  riconosciute  dalle regioni e dalle province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ai  sensi degli articoli 4 e 9,
paragrafo   2   del   «regolamento»,  il  codice  di  identificazione
alfanumerico  comprende  anche  la  sigla  della  provincia  nel  cui
territorio sono ubicati i relativi impianti di condizionamento.
  3.  In  applicazione dell'art. 9, paragrafo 3 del «regolamento», le
imprese di condizionamento riconosciute ai sensi del regolamento (CE)
n.  2815/98,  che  soddisfano  i  requisiti  di riconoscimento per la
campagna  2001/2002, conservano la titolarita' del provvedimento gia'
ad esse attribuito.
  4.  I provvedimenti di riconoscimento delle imprese di cui al comma
2 sono comunicati al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Ispettorato  centrale  repressione  frodi,  entro i successivi trenta
giorni.