Art. 4.
               Informazioni ed indicazioni facoltative
  1.  Le  imprese  di  produzione,  di  condizionamento  e di vendita
figuranti in etichetta dovranno tenere a disposizione degli organi di
controllo  gli  elementi giustificativi delle indicazioni di cui agli
articoli 4, 5 e 6 del «regolamento» al fine di consentire i controlli
medesimi,  nonche'  in caso di superamento dei limiti fissati in tali
articoli,  di  consentire  all'organo  di controllo medesimo di poter
esperire  la  procedura  prevista  dall'ultimo  comma dell'art. 7 del
«regolamento», per l'ammissione della tolleranza riscontrata.