Art. 4. Informazioni ed indicazioni facoltative 1. Le imprese di produzione, di condizionamento e di vendita figuranti in etichetta dovranno tenere a disposizione degli organi di controllo gli elementi giustificativi delle indicazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del «regolamento» al fine di consentire i controlli medesimi, nonche' in caso di superamento dei limiti fissati in tali articoli, di consentire all'organo di controllo medesimo di poter esperire la procedura prevista dall'ultimo comma dell'art. 7 del «regolamento», per l'ammissione della tolleranza riscontrata.