Art. 5.
                              Controlli
  1.  Ai  controlli  previsti dal «regolamento» provvede il Ministero
delle   politiche   agricole   e  forestali  -  Ispettorato  centrale
repressione frodi - avvalendosi anche dell'Agecontrol S.p.a., secondo
modalita' operative successivamente stabilite dal Ministero stesso.