Art. 6.
                              Verifiche
  1.   Alle   verifiche   previste   all'art.  8,  paragrafo  2,  del
«regolamento»  provvede  l'Ispettorato centrale repressione frodi del
Ministero.
  2.   Lo  stesso  Ispettorato  cura  l'espletamento  delle  relative
procedure  nei confronti dei soggetti specificati alle lettere a), b)
e  c)  del  richiamato  art.  8, paragrafo 2, nonche' la trasmissione
delle informazioni di cui all'art. 10 del «regolamento» stesso.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione  ed  entrera'  in  vigore il giorno successivo a quello
della   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Roma, 14 novembre 2003
                                                Il Ministro: Alemanno
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2003
Ufficio  di  controllo atti dei Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 4, foglio n. 232