Art. 6. Verifiche 1. Alle verifiche previste all'art. 8, paragrafo 2, del «regolamento» provvede l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero. 2. Lo stesso Ispettorato cura l'espletamento delle relative procedure nei confronti dei soggetti specificati alle lettere a), b) e c) del richiamato art. 8, paragrafo 2, nonche' la trasmissione delle informazioni di cui all'art. 10 del «regolamento» stesso. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entrera' in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 novembre 2003 Il Ministro: Alemanno Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 2003 Ufficio di controllo atti dei Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 4, foglio n. 232