1. Premessa e campo di applicazione.
  1.1.  La  presente  circolare  definisce  le  spese ammissibili e i
criteri di scelta degli investimenti di cui all'art. 12, comma 3, del
decreto  ministeriale  1° agosto 2003, conformemente con la decisione
della   Commissione   europea   relativa  all'aiuto  di  Stato  n.  N
381/03/Italia.  La presente circolare definisce altresi' le modalita'
di  presentazione  delle  domande,  di erogazione del contributo e di
gestione dei contratti di filiera.
  1.2.  Il  decreto ministeriale 1° agosto 2003 stabilisce i criteri,
le  modalita'  e  le  procedure  per  l'attuazione  dei  contratti di
filiera, in base a quanto disposto dall'art. 66, comma 2, della legge
27  dicembre  2002,  n.  289,  laddove  per filiera agroalimentare si
intende  l'insieme  delle  fasi  di produzione, di trasformazione, di
commercializzazione   e   di  distribuzione  dei  prodotti  agricoli,
forestali  ed  agroalimentari.  Tali  contratti,  da stipularsi tra i
soggetti  della filiera agroalimentare e il Ministero delle politiche
agricole   e   forestali,  sono  finalizzati  alla  realizzazione  di
programmi  d'investimento  integrati a carattere interprofessionale e
aventi  rilevanza  nazionale che, partendo dalla produzione agricola,
si sviluppino nei diversi segmenti della filiera agroalimentare in un
ambito territoriale multiregionale.
  1.3.  Le  agevolazioni si applicano ai territori coincidenti con le
aree  sottoutilizzate (aree obiettivo 1, obiettivo 2 e aree in deroga
87.3.c) di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
  1.4.  Le  iniziative  devono  avere  un  carattere  multiregionale,
svilupparsi  in un ambito territoriale riguardante almeno tre regioni
ovvero  due  regioni per quei comparti la cui produzione nazionale ai
prezzi  di  base  e'  localizzata  per almeno il 30 per cento in tali
regioni   (media   dei   dati  ISTAT  ultimo  triennio  disponibile),
comportare investimenti complessivi superiori ai 7 milioni di euro ed
evidenziare  un  rapporto tra il valore degli investimenti previsti e
il  valore  della produzione agricola attuale coinvolta nel contratto
di  filiera,  prodotta dai soggetti beneficiari (vlutata ai prezzi di
base  o  equiparati), di almeno 1 a 3; nel caso di produzioni tipiche
regolamentate  ai sensi della normativa nazionale e comunitaria - ivi
compreso  il biologico - tale rapporto puo' ridursi ad 1 a 2. Ai fini
dell'ammissibilita'  dell'iniziativa, inoltre, come previsto all'art.
6   del  decreto  ministeriale  1°  agosto  2003,  l'ammontare  degli
"investimenti  di  filiera"  non  dovra'  essere inferiore al 30% del
totale degli investimenti previsti dal contratto.
  1.5.   Ai  fini  del  calcolo  della  produzione  agricola  attuale
coinvolta  nei contratti di filiera, si considerano le produzioni dei
beneficiari  delle  azioni  previste  nelle  tabelle  lA  e  2A e dei
destinatari  dei  servizi  di  cui ai punti A) e B) della tabella 3A,
allegate  alla  presente  circolare;  restano  invece escluse da tale
computo  eventuali  produzioni  agricole  di soggetti beneficiari e/o
destinatari  di  servizi  nell'ambito degli aiuti di cui alle tabelle
3A, punto C), 4A e 5A allegate alla presente circolare.
  1.6.  Ai  benefici previsti dal decreto ministeriale 1° agosto 2003
si  accede  mediante  presentazione  di  domanda,  redatta  ai  sensi
dell'art.   5   del   suddetto  decreto  ministeriale  e  debitamente
compilata, secondo la modulistica allegata alla presente circolare.
  1.7.  Il sistema agevolativo e' applicato a sportello. Esso prevede
la  concessione  delle  agevolazioni ai soggetti che ne abbiano fatto
domanda,  sulla  base  dell'ordine  di  presentazione e delle risorse
finanziarie   disponibili,   a   fronte   di  piani  progettuali  per
l'attuazione di contratti di filiera.
  1.8.  Le  domande  di  agevolazione  potranno  essere  presentate a
partire   dal   quarantacinquesimo  giorno  a  decorrere  dal  giorno
successivo  alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
presente circolare (compreso nel computo).
                2. Soggetti proponenti e beneficiari.
  2.1.  Fermo restando quanto specificato nel decreto ministeriale 1°
agosto  2003,  i  soggetti  di  cui ai punti a), b) e c) dell'art. 3,
comma   1,   del   suddetto   decreto,   possono   beneficiare  delle
agevolazioni,  purche'  alla  data  di  presentazione  della  domanda
risultino gia' iscritti al registro delle imprese e siano nel pieno e
libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non  essendo  sottoposti  a
procedure concorsuali ne' ad amministrazione straordinaria.
  2.2.   Ai   sensi   della   presente  circolare,  sono  considerati
beneficiari  i soggetti che sono i diretti sostenitori delle spese di
cui all'allegato A della presente circolare.
  2.3.  Nel  caso  in  cui un soggetto beneficiario sia costituito in
forma  di consorzio o societa' consortile avente scadenza antecedente
al  termine dell'ammortamento del mutuo agevolato, i singoli soggetti
consorziati devono impegnarsi, con la sottoscrizione del contratto di
filiera,  ad  adeguare  la  durata  del  consorzio oppure a garantire
l'estinzione anticipata del mutuo agevolato.
  2.4. I soggetti proponenti, di cui all'art. 3, comma 2, del decreto
ministeriale  1° agosto 2003, sono i soli interlocutori del Ministero
delle  politiche  agricole e forestali per il contratto di filiera da
loro presentato.
  2.5.  In  caso  di  approvazione e comunque prima della stipula del
contratto  di  filiera,  il  proponente  deve  costituirsi  in  forma
societaria con eventuale scadenza non antecedente la data dell'ultima
rata  di  rimborso  dei  mutui  agevolati concessi ai beneficiari del
medesimo contratto di filiera e comunque non prima di eventuali altri
vincoli previsti nel contratto di filiera.
  2.6. Il proponente, in quanto responsabile dell'intero contratto di
filiera,  provvede  a fornire al Ministero delle politiche agricole e
forestali  garanzie  fideiussorie  nei  tempi  e  con le modalita' di
seguito  indicate nella presente circolare, rivalendosi eventualmente
nei confronti dei singoli beneficiari.
                        3. Spese ammissibili.
  3.1.  Le spese ammissibili, l'intensita' dell'aiuto ed i criteri di
scelta  degli  investimenti nel settore agricolo sono riportati negli
allegati  A  e  B,  che costituiscono parte integrante della presente
circolare.
  3.2.  Le  spese  ammissibili  possono  riguardare una o piu' unita'
produttive  relative  ad  uno stesso beneficiario. Ai fini della loro
ammissibilita',  gli  investimenti di cui alle tabelle lA e 2A devono
essere  ubicati  in  territori  ammessi alle agevolazioni; per quanto
attiene,  invece,  alle  spese  di  cui  alle  tabelle  3A,  4A e 5A,
l'ammissibilita'  e' valutata con riferimento ai soggetti destinatari
dei  servizi,  che  devono  essere  ubicati in territori ammessi alle
agevolazioni, e/o alla ricaduta dell'intervento.
  3.3.  Gli  investimenti  materiali  devono  essere realizzati entro
quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese
per  la creazione di sistemi di controllo per la certificazione della
qualita' e della tipicita' possono avere la durata di sei anni.
  3.4.  Non  sono  ammesse  le  spese  sostenute  prima della data di
presentazione della domanda.
  3.5.  Nel  caso  di progetti proposti da beneficiari che comportino
l'obbligo  di  notifica ai sensi dell'art. 87, comma 3, del trattato,
l'istruttoria   sara'   interrotta  a  partire  dalla  notifica  alla
Commissione  europea sino al ricevimento della relativa decisione. In
questi  casi  il  Ministero  delle politiche agricole e forestali, al
ricevimento   della   decisione,   provvede  ad  assegnare  al  piano
progettuale  del contratto di filiera un nuovo numero d'ordine, sulla
base  della  data  di  trasmissione dell'ultima delle decisioni della
Commissione.
                   4. Presentazione delle domande.
  4.1.  Per  l'accesso  al  contratto di filiera, la domanda, redatta
sulla  base  dello  schema  allegato  n.  1 alla presente circolare e
sottoscritta  a norma di legge dal legale rappresentante del soggetto
proponente,  e'  presentata  al  Ministero delle politiche agricole e
forestali  -  Direzione  generale  per  le politiche strutturali e lo
sviluppo rurale, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, ed alle regioni
e  province  autonome  -  agli indirizzi riportati nell'elenco di cui
all'allegato  C  - nelle quali sono ubicati gli impianti dei soggetti
beneficiari  del  contratto  di  filiera  e i beneficiari/destinatari
delle  azioni immateriali. La domanda, corredata dalla documentazione
indicata  al successivo punto 4.4, deve essere inviata mediante plico
postale raccomandato con avviso di ricevimento. Per la determinazione
della  effettiva cronologia di presentazione delle domande fanno fede
la  data  e l'ora di spedizione del plico raccomandato indirizzato al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
  4.2. La domanda deve essere redatta utilizzando l'apposito Modulo -
eventualmente  fotocopiato  o stampato - riportato nell'Allegato n. 1
alla presente circolare.
  4.3.   Relativamente   alla  documentazione  riferita  ai  soggetti
beneficiari,  l'eventuale  sussistenza  di spese complessive previste
superiori  a  1,5 milioni di euro, configurando il beneficiario quale
soggetto "rilevante", comporta, pena l'irricevibilita' della domanda,
la   presentazione   di   documentazione   aggiuntiva   espressamente
evidenziata  al  successivo  comma.  Non  sono  comunque  considerati
"rilevanti"  i  beneficiari  che  presentano  un progetto che prevede
spese esclusivamente di cui alla tabella 5A.
  4.4.  Alla  domanda  devono  essere allegati in duplice copia, pena
l'irricevibilita'  della  domanda  stessa,  i  seguenti documenti, da
riportare  in  apposito  elenco  riepilogativo  che rispetti l'ordine
numerico  di  seguito  descritto. Tale elenco, allegato alla domanda,
deve essere sottoscritto dal soggetto proponente.
  1.  Scheda  del  piano  progettuale del contratto di filiera di cui
all'allegato  n.  2,  completa  di  una parte descrittiva e del piano
economico   e  finanziario,  predisposta  a  cura  del  proponente  e
contenente  gli  elementi e le informazioni relativi all'intero piano
progettuale  del  contratto di filiera ed alla totalita' dei soggetti
in esso coinvolti.
  2. Scheda progetto del beneficiario, predisposta da ciascun singolo
beneficiario  secondo  lo  schema  di  cui  all'allegato  n.  3, pena
l'automatica  estromissione dello specifico soggetto beneficiario dal
piano  progettuale del contratto di filiera e dai relativi benefici e
contestuale rideterminazione sia dell'investimento associato al piano
progettuale   sia  delle  caratteristiche  specifiche  della  filiera
oggetto di valutazione.
  3.  Piano  economico-finanziario  del  beneficiario  predisposto da
ciascun  singolo beneficiario "rilevante" e contenente gli elementi e
le   informazioni   di  cui  all'allegato  n.  4,  pena  l'automatica
estromissione  dello  specifico  beneficiario  "rilevante"  dal piano
progettuale  e  dai  relativi benefici e contestuale rideterminazione
sia  dell'investimento  associato  al  piano  progettuale  sia  delle
caratteristiche specifiche della filiera oggetto di valutazione.
  4.  Atto  costitutivo  e statuto, ove esistenti, relativi a ciascun
singolo beneficiario.
  5. Bilanci di ciascun singolo beneficiario relativi agli ultimi tre
esercizi  contabili  antecedenti  alla  data  di  presentazione della
domanda  e corredati di allegati esplicativi; per i beneficiari che a
tale  data non sono tenuti alla redazione del bilancio, dichiarazione
dei  redditi  relativa  agli  ultimi  tre  esercizi; qualora l'ultimo
bilancio dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi tre esercizi;
qualora  l'ultimo  bilancio non sia stato ancora approvato, esso puo'
essere   trasmesso  in  bozza  debitamente  sottoscritta  dal  legale
rappresentante  del  beneficiario  purche'  corredato  dagli allegati
esplicativi  delle  varie poste; le imprese che non dispongono ancora
dei  suddetti  tre bilanci sono comunque tenute alla presentazione di
quello/i  disponibile/i integrato/i dalla situazione patrimoniale dei
soci  riferita  agli ultimi tre anni (ovvero i bilanci qualora i soci
siano societa' di capitali).
  6.  Documentazione  necessaria  per la richiesta delle informazioni
antimafia  di  cui  all'art.  10  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  3  giugno  1998,  n.  252,  per tutti i beneficiari. Tale
documentazione  e' costituita dall'apposito certificato di iscrizione
presso  il  registro  delle imprese della competente CCIAA, corredato
della  dicitura antimafia, rilasciato dalla stessa CCIAA ai sensi del
citato  decreto del Presidente della Repubblica, secondo le modalita'
fissate  dai  decreti  del  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 27 maggio 1998 e del 23 settembre 1998. In luogo
o  ad  integrazione  di  detto  certificato  puo' essere prodotta una
dichiarazione  del  legale  rappresentante  dell'impresa,  recante le
indicazioni  di  cui all'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente
dellaRepubblica   n.   252/1998   (e  precisamente  i  dati  relativi
all'impresa ed al programma di investimenti e le complete generalita'
dei  soggetti  indicati  all'art.  2, comma 3, del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica,  a  seconda  delle differenti forme di
impresa).   Rimane  ferma  la  facolta'  dell'impresa  di  provvedere
direttamente  alla  richiesta  di  cui  sopra,  dandone  tempestiva e
formale   comunicazione  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali.   Ove   tale   certificazione   fosse   gia'  in  possesso
dell'Amministrazione,  il  beneficiario  dovra'  fornire  indicazioni
circa l'ufficio dove il documento e' stato trasmesso.
  7.  Dichiarazione  resa  ai  sensi  e  per  gli effetti di cui agli
articoli  46  e  47  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
445/2000  da parte di ciascun singolo beneficiario (consapevole delle
sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazione  mendace
dall'art.  76,  nonche'  di quanto previsto dall'art. 75), secondo lo
schema di cui all'allegato n. 5.
  8.  Dichiarazione  bancaria  da  parte  dell'istituto di credito di
ciascun   beneficiario,   finalizzata   a   garantire   la  capacita'
economico-finanziaria   del   soggetto   nel  sostenere  il  progetto
d'investimento;  tale  dichiarazione dovra' riferirsi al contratto di
filiera  e  contenere l'indicazione dell'importo delle spese previste
dal   beneficiario   nell'ambito   del  progetto  ed  il  periodo  di
riferimento.
  9.  Copia  della  delibera  del  consiglio  di amministrazione, ove
presente,  contenente  una  esplicita  autorizzazione a presentare il
progetto, da parte di tutti i soggetti beneficiari.
                           5. Istruttoria.
  5.1.  Il  Ministero delle politiche agricole e forestali accerta la
regolarita'  e  la  completezza  delle domande e della documentazione
allegata  e  le trasmette alla commissione di servizi di cui all'art.
7,  commi  1  e  2,  del  decreto  ministeriale 1° agosto 2003, entro
quindici  giorni  lavorativi dalla data di ricezione. In tutti i casi
di  irregolarita'  e/o  di  incompletezza  della  documentazione,  le
domande  sono  considerate irricevibili e ne viene data comunicazione
al   proponente   entro   trenta  giorni  lavorativi  dalla  data  di
presentazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.
  5.2. La commissione di servizi in sede di valutazione di coerenza e
conformita'  della  domanda, ove necessario, provvede a richiedere al
proponente precisazioni funzionali allo svolgimento dell'istruttoria;
il proponente e' chiamato a fornire risposta entro il termine massimo
di   quindici  giorni  dalla  data  effettiva  di  ricevimento  della
richiesta (compreso nel computo):
    nel caso in cui la precisazione riguardi il piano progettuale del
contratto di filiera nel suo complesso, la mancata precisazione entro
tale termine implichera' il rigetto della domanda;
    nel  caso  in  cui  la  precisazione  riguardi,  invece,  singoli
soggetti  beneficiari,  la  mancata  precisazione  entro tale termine
implichera'  l'automatica  esclusione  di  tale/i  beneficiario/i dal
piano   progettuale   del   contratto   di  filiera  con  conseguente
rideterminazione degli importi degli investimenti previsti.
  5.3. La commissione di servizi, entro sessanta giorni dalla data di
presentazione  della domanda, non conteggiando i giorni intercorrenti
tra  la  richiesta e il ricevimento di eventuali precisazioni, valuta
la  coerenza  e  conformita'  del piano progettuale, sulla base degli
elementi  specificati al comma 2 dell'art. 7 del decreto ministeriale
1° agosto 2003.
  5.4.  La commissione di servizi provvede a trasmettere al Ministero
delle  politiche agricole e forestali, entro cinque giorni lavorativi
dalla  conclusione  della  valutazione, la relazione di coerenza e di
conformita'.
  5.5.  In  caso  di  conformita'  della  domanda, il Ministero delle
politiche agricole e forestali, avvalendosi di commissioni costituite
anche da soggetti/esperti specializzati, procede entro novanta giorni
alla valutazione di merito e tecnico economica dei piani progettuali,
sulla base dei criteri specificati al comma 3 dell'art. 7 del decreto
ministeriale 1° agosto 2003.
  5.6.  Laddove  necessario  il  Ministero delle politiche agricole e
forestali   puo'   richiedere   al   soggetto   proponente  ulteriori
precisazioni  utili  ai  fini  dell'espletamento dell'istruttoria; il
soggetto  proponente  deve  fornire  le precisazioni entro il termine
massimo  di quindici giorni dal ricevimento della richiesta (compreso
nel computo):
    nel  caso in cui la precisazione riguardi specifici investimenti,
la  mancata  precisazione entro tale termine implichera' l'esclusione
di    tale/i    investimento/i    dal    progetto   con   conseguente
rideterminazione    dell'importo   degli   investimenti   del   piano
progettuale del contratto di filiera;
    nel  caso  in  cui  la  precisazione  riguardi  singoli  soggetti
beneficiari,  la  mancata precisazione entro tale termine implichera'
l'esclusione  di  tale/i  beneficiario/i  dal  piano  progettuale del
contratto  di  filiera  con conseguente rideterminazione dell'importo
degli investimenti;
    nel  caso  in  cui la precisazione abbia caratteristiche tali per
cui  il  suo  eventuale stralcio pregiudichi il piano progettuale del
contratto di filiera nel suo complesso, la mancata precisazione entro
i previsti termini comportera' il rigetto della domanda.
  5.7.  Il Ministero delle politiche agricole e forestali, al termine
dell'esame  di  merito  e  tecnico  economico,  redige  una relazione
sull'esito dell'istruttoria, contenente la motivazione dell'eventuale
ammissibilita'  alle agevolazioni del piano progettuale del contratto
di  filiera  nel  suo  complesso e dei singoli investimenti in cui e'
articolato, dandone comunicazione ai soggetti proponenti entro trenta
giorni.
              6. Approvazione del contratto di filiera.
  6.1.  Nel  caso  di  esito  positivo dell'istruttoria, il Ministero
delle  politiche agricole e forestali propone il contratto di filiera
al CIPE per l'approvazione, dandone comunicazione al Comitato tecnico
agricolo, entro quindici giorni dal completamento dell'istruttoria.
  6.2.  In caso di approvazione da parte del CIPE, il Ministero delle
politiche  agricole e forestali, entro quindici giorni da tale data e
fatta  salva  la  registrazione  della Corte dei conti, predispone il
contratto  e provvede a darne comunicazione al soggetto proponente ed
alle regioni e/o province autonome interessate.
  6.3.  Il  contratto  di  filiera  e'  sottoscritto  tra il soggetto
proponente,  i  beneficiari e il Ministero delle politiche agricole e
forestali  entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da
parte  del  Ministero  delle  politiche agricole e forestali, pena la
decadenza dai benefici.
  6.4.  I  rapporti  tra  il  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali  e  il  soggetto  proponente,  ai  fini dell'attuazione del
contratto di filiera, saranno definiti nel contratto stesso.
     7. Modalita' di concessione e di erogazione del contributo.
  7.1.  La  quota  di contributo pubblico per le spese ammissibili di
cui  alle  tabelle  lA,  2A  e  4A  e'  concessa cosi' come stabilito
all'art.  4,  comma  2,  del  decreto  ministeriale  1°  agosto 2003;
nell'allegato  D  e'  riportato  un esempio di calcolo del contributo
pubblico.
  7.2. Nel caso di azioni concernenti la ricerca e comunque per tutte
le  azioni  di  cui  alle  tabelle 3A e 5A, il contributo pubblico e'
concesso totalmente a fondo perduto.
  7.3.  La decorrenza del rimborso del mutuo di cui all'art. 4, comma
2,  lettera b), del decreto ministeriale 1° agosto 2003, inizia entro
il  primo  quinquennio  dalla  concessione del contributo, secondo un
piano  pluriennale  di  rientro  da  ultimare  comunque  nel  secondo
quinquennio.
  7.4.  La  durata  massima  del  finanziamento  e'  di  dieci  anni,
comprensivi  del  periodo  di  preammortamento non superiore a cinque
anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del mutuo agevolato.
  7.5. Il tasso agevolato e' dello 0,50 per cento annuo.
  7.6.  Il  rimborso del finanziamento e' previsto in rate semestrali
costanti  posticipate,  la  prima  delle  quali decorre dalla data di
conclusione del periodo di preammortamento.
  7.7.  Le  agevolazioni  sono  erogate a favore del proponente - che
provvede  poi  a  trasferire  ai singoli beneficiari gli importi loro
dovuti  -  secondo  il  piano di erogazione definito nel contratto di
filiera  e su presentazione dello stato di avanzamento (SAL), fino al
90%  del contributo concesso. Il saldo del contributo, pari almeno al
10%, e' erogato su presentazione della documentazione finale di spesa
e  a  seguito  di  collaudo  delle  opere. Le prime due quote possono
essere erogate come anticipo con le seguenti modalita':
    a)   al  massimo  il  30%  del  contributo,  a  titolo  di  prima
anticipazione,  su presentazione di polizza fideiussoria da parte del
proponente di importo pari al 110% del contributo da erogare;
    b)   al   massimo   il  30%  del  contributo  per  le  successive
anticipazioni,  su presentazione di polizza fideiussoria da parte del
proponente  di  importo  pari  al  110%  del contributo da erogare, a
seguito  di  rendicontazione  di  una  spesa, in percentuale rispetto
all'investimento  complessivo,  pari o superiore alla percentuale del
contributo  liquidato  con le precedenti anticipazioni e comunque nel
rispetto dell'ESL.
  7.8. Salvo quanto diversamente previsto nel contratto, l'erogazione
delle  agevolazioni  e'  richiesta, tenendo conto del piano stabilito
nello  stesso  contratto,  con  una  domanda indirizzata al Ministero
delle  politiche  agricole e forestali, da redigere secondo lo schema
riportato   nell'allgato   n.  6  e  corredata  della  documentazione
prevista.  La  domanda,  su  carta intestata del soggetto proponente,
deve  essere  presentata  al  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali.
     8. Documentazione finale di spesa e concessione definitiva.
  8.1.  La  Commissione  di controllo, nominata ai sensi dell'art. 10
del  decreto  ministeriale  1° agosto 2003, e' incaricata di redigere
periodiche   relazioni   per   ciascuno   degli  stati  d'avanzamento
presentati  dal  proponente  ai  fini dell'erogazione, secondo quanto
definito  nel  contratto  di  filiera;  le  relazioni  devono  essere
trasmesse entro trenta giorni al Ministero delle politiche agricole e
forestali ed alle regioni e/o province autonome interessate.
  8.2.  Entro  tre  mesi  dalla  data  di ultimazione delle spese, il
soggetto  proponente deve presentare alla commissione di controllo la
richiesta  di  erogazione  del  saldo con la documentazione finale di
spesa.
  8.3.  La  commissione  di  controllo,  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento della richiesta di erogazione del saldo, e' incaricata di
effettuare  il  collaudo  e l'accertamento finale di spesa e di darne
comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali.
  8.4.  Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali dispone
l'erogazione  del saldo, salvo eventuali rideterminazioni della spesa
effettivamente  sostenuta,  o  l'eventuale  recupero  di agevolazioni
concesse in eccesso o non spettanti.
                             9. Revoche.
  9.1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali procede alla
revoca  totale  o  parziale  delle  agevolazioni,  autonomamente o su
segnalazione motivata da parte della commissione di controllo, previo
accertamento  ispettivo  delle  eventuali  inadempienze  da parte del
proponente  e/o  dei  beneficiari.  Il  decreto  di  revoca  totale o
parziale  dispone  il  recupero  delle  somme erogate, indicandone le
modalita'   e   dandone  comunicazione  al  soggetto  proponente,  ai
beneficiari ed alle regioni e/o province autonome interessate.
                          10. Monitoraggio.
  10.1.  Il  soggetto  proponente e' tenuto a presentare al Ministero
delle politiche agricole e forestali, con scadenze annuali, di cui la
prima  entro  un  anno dalla sottoscrizione del contratto di filiera,
una  relazione  sullo stato di avanzamento fisico e finanziario delle
attivita'  oggetto  del  contratto. Le relazioni sono esaminate dalla
commissione  di  controllo  secondo  procedure  che saranno stabilite
successivamente con apposita circolare.
  10.2.   L'esito  dell'esame  delle  relazioni  di  monitoraggio  e'
comunicato  ai  soggetti  sottoscrittori  del contratto di filiera ed
alle  regioni  e/o  province autonome interessate, con indicazioni in
ordine  allo  stato  di  avanzamento  e alla ricaduta delle attivita'
sulle aree sottoutilizzate e con eventuali prescrizioni.
    Roma, 2 dicembre 2003
                                                Il Ministro: Alemanno