Art. 3.
Abrogazione dell'art. 1 del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 14 marzo 2003
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e'
abrogato l'art. 1 del decreto del Ministro delle attivita' produttive
14 marzo 2003.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto Ministro delle attivita' produttive 14 marzo
2003.