Art. 2. 1. L'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, cosi' come sostituito dal decreto ministeriale 31 maggio 2001, e' sostituito dal seguente: «Art. 6. - 1. Dalle analisi chimiche deve inoltre risultare la determinazione dei seguenti parametri il cui limite massimo ammissibile e' di fianco indicato; tali parametri si riferiscono a sostanze di origine naturale che non devono derivare da una eventuale contaminazione della fonte: ===================================================================== N |Parametro | Limite massimo ammissibile (*) ===================================================================== 1 |Antimonio |0,0050 mg/L 2 |Arsenico |0,010 m/L calcolato come As totale 3 |Bario |1,0 mg/L 4 |Boro |5,0 mg/L 5 |Cadmio |0,003 mg/L 6 |Cromo |0,050 mg/L 7 |Rame |1,0 mg/L 8 |Cianuro |0,010 mg/L 9 |Fluoruri |5,0 mg/L (1,5 mg/L per acque destinate all'infanzia) 10 |Piombo |0,010 mg/L 11 |Manganese |0,50 mg/L 12 |Mercurio |0,0010 mg/L 13 |Nichel |0,020 mg/L 14 |Nitrati |45 mg/L (10 mg/L per acque destinate all'in-fanzia) 15 |Nitriti |0,02 mg/L 16 |Selenio |0,010 mg/L ------------- (*) Le caratteristiche di prestazione delle metodiche analitiche per la determinazione dei parametri di cui al comma 1 sono riportate nell'allegato I al presente decreto di cui costituisce parte integrante. 2. Nelle acque minerali naturali non devono essere presenti le seguenti sostanze o composti derivanti dall'attivita' antropica; il mancato riscontro di tali sostanze utilizzando metodi analitici con i livelli minimi di rendimento riportati in allegato II al presente decreto, del quale fa parte integrante, costituisce garanzia di qualita' per l'acqua minerale: 1) agenti tensioattivi; 2) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati; 3) benzene; 4) idrocarburi policiclici aromatici; 5) antiparassitari; 6) policlorobifenili; 7) composti organoalogenati (che non rientrano nelle voci 5 e 6). 3. Le sostanze di cui al comma 2 non devono risultare rilevabili con metodi che abbiano i limiti minimi di rendimento analitico riportati nel citato allegato II. Tali limiti di rendimento devono corrispondere a segnali strumentali rivelabili (cioe' a livelli di fiducia del 95% in rapporto ad un dosaggio in bianco). I metodi da utilizzarsi devono essere quelli che si avvalgono delle piu' moderne tecniche analitiche e che sono indicati da organismi internazionali o comunitari o nazionali. I livelli minimi di rendimento riportati saranno riesaminati alla luce di nuove metodologie analitiche e di regola ogni tre anni.».