Art. 2.
  1.  L'art.  6  del  decreto  ministeriale 12 novembre 1992, n. 542,
cosi'  come  sostituito  dal  decreto ministeriale 31 maggio 2001, e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  6.  -  1.  Dalle  analisi chimiche deve inoltre risultare la
determinazione   dei   seguenti   parametri  il  cui  limite  massimo
ammissibile  e'  di  fianco indicato; tali parametri si riferiscono a
sostanze di origine naturale che non devono derivare da una eventuale
contaminazione della fonte:

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 N  |Parametro |           Limite massimo ammissibile (*)
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 1  |Antimonio |0,0050 mg/L
 2  |Arsenico  |0,010 m/L calcolato come As totale
 3  |Bario     |1,0 mg/L
 4  |Boro      |5,0 mg/L
 5  |Cadmio    |0,003 mg/L
 6  |Cromo     |0,050 mg/L
 7  |Rame      |1,0 mg/L
 8  |Cianuro   |0,010 mg/L
 9  |Fluoruri  |5,0 mg/L (1,5 mg/L per acque destinate all'infanzia)
 10 |Piombo    |0,010 mg/L
 11 |Manganese |0,50 mg/L
 12 |Mercurio  |0,0010 mg/L
 13 |Nichel    |0,020 mg/L
 14 |Nitrati   |45 mg/L (10 mg/L per acque destinate all'in-fanzia)
 15 |Nitriti   |0,02 mg/L
 16 |Selenio   |0,010 mg/L

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    (*)  Le caratteristiche di prestazione delle metodiche analitiche
per  la determinazione dei parametri di cui al comma 1 sono riportate
nell'allegato   I  al  presente  decreto  di  cui  costituisce  parte
integrante.



  2.  Nelle  acque  minerali  naturali  non devono essere presenti le
seguenti  sostanze  o composti derivanti dall'attivita' antropica; il
mancato riscontro di tali sostanze utilizzando metodi analitici con i
livelli  minimi  di  rendimento  riportati in allegato II al presente
decreto,  del  quale  fa  parte  integrante,  costituisce garanzia di
qualita' per l'acqua minerale:
    1) agenti tensioattivi;
    2) oli minerali-idrocarburi disciolti o emulsionati;
    3) benzene;
    4) idrocarburi policiclici aromatici;
    5) antiparassitari;
    6) policlorobifenili;
    7) composti organoalogenati (che non rientrano nelle voci 5 e 6).
  3.  Le  sostanze  di cui al comma 2 non devono risultare rilevabili
con  metodi  che  abbiano  i  limiti  minimi  di rendimento analitico
riportati  nel  citato  allegato II. Tali limiti di rendimento devono
corrispondere  a  segnali  strumentali rivelabili (cioe' a livelli di
fiducia  del  95%  in rapporto ad un dosaggio in bianco). I metodi da
utilizzarsi  devono essere quelli che si avvalgono delle piu' moderne
tecniche analitiche e che sono indicati da organismi internazionali o
comunitari  o  nazionali.  I  livelli  minimi di rendimento riportati
saranno  riesaminati  alla  luce di nuove metodologie analitiche e di
regola ogni tre anni.».