Art. 3.
  1. Dopo l'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542,
cosi'  come  sostituito  dal  decreto ministeriale 31 maggio 2001, e'
aggiunto il seguente:
  «Art. 6-bis. - 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 7 del
decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  105, come modificato dal
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'intenzione di avviare al
trattamento  le  acque  minerali  naturali, riconosciute alla data di
entrata  in vigore del presente provvedimento, con aria arricchita di
ozono per la separazione dei composti del ferro, del manganese, dello
zolfo  e  dell'arsenico  deve  essere  comunicata  al Ministero della
salute,   Direzione   generale  della  prevenzione  sanitaria,  prima
dell'avvio stesso. Alla domanda i soggetti titolari di riconoscimento
di  acque  minerali naturali debbono allegare tutta la documentazione
utile  a definire le caratteristiche del trattamento, ivi comprese le
prestazioni  e  la  potenzialita'  dell'impianto, e la rispondenza ai
criteri di garanzia di cui al successivo comma 4.
  2.  Decorsi  novanta  giorni dalla ricezione della comunicazione di
cui  al  comma  1)  senza  che  il Ministero della salute, sentito il
Consiglio superiore di sanita', abbia adottato alcun provvedimento il
trattamento puo' avere luogo.
  3.  Le  domande  di  riconoscimento  delle acque minerali naturali,
qualora si intenda far ricorso al trattamento, debbono essere inoltre
corredate   da   tutta   la   documentazione   utile  a  definire  le
caratteristiche  del  trattamento,  ivi  comprese le prestazioni e la
potenzialita'  dell'impianto, e la rispondenza ai criteri di garanzia
di cui al successivo comma 4.
  4.  Fatte  salve  le  disposizioni  di  cui agli articoli 5 e 6 del
decreto  legislativo  25 gennaio  1992,  n.  105, come modificato dal
decreto  legislativo  4 agosto 1999, n. 339, il trattamento di cui ai
commi 1 e 3 deve soddisfare l'insieme delle seguenti condizioni:
    a) la  composizione  fisico-chimica delle acque minerali naturali
giustifica l'avvio al trattamento;
    b) sono   adottate   tutte   le  misure  necessarie  a  garantire
l'innocuita' e l'efficacia del trattamento;
    c) la  composizione  fisico-chimica delle acque minerali naturali
in componenti caratteristiche non e' modificata dal trattamento;
    d) l'acqua  minerale  naturale  prima  del trattamento rispetta i
criteri microbiologici di cui agli articoli 9 e 10;
    e) il  trattamento  non  provoca  la formazione di residui ad una
concentrazione  superiore  ai  limiti massimi stabiliti nell'allegato
III al presente decreto, del quale costituisce parte integrante, o di
residui che possono presentare un rischio per la salute pubblica.».
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma uno si applicano anche alle
acque di sorgente.