Art. 4. 1. Dopo l'art. 16 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, sono aggiunti i seguenti: «Art. 17. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, il Ministro della salute, con proprio decreto, dispone la revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali per ogni necessita' di adeguamento al progresso tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche, alle direttive emanate dall'Unione europea nonche' per ogni esigenza di salvaguardia della salute pubblica e/o dei consumatori. 2. In prima applicazione di quanto previsto al comma 1 e tenuto conto delle previsioni di cui al successivo art. 18 e' fatto obbligo ai soggetti titolari di riconoscimento di acque minerali naturali di produrre al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2004 ed entro il 31 ottobre 2006, certificati - in duplice copia - di analisi chimica, completi di verbale di prelevamento e della determinazione, rispettivamente, dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese e dei soli parametri nichel e fluoro. Detta analisi deve essere eseguita su campioni prelevati alla sorgente (ovvero alle singole sorgenti, se l'acqua proviene da piu' sorgenti, e, in tale caso, anche alla miscelazione delle singole sorgenti) nonche' - qualora l'acqua minerale naturale sia sottoposta ad un trattamento di cui all'art. 6-bis - su campioni prelevati all'uscita dell'impianto di trattamento e deve essere effettuata da uno dei laboratori gia' autorizzati ai sensi del D.C.G. 7 novembre 1939, n. 1858, o, ove necessario, da laboratori pubblici identificati, nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con apposito decreto del Ministro della salute, sentite le regioni interessate. Fatta salva la valutazione di merito della documentazione prodotta, la mancata ricezione negli inderogabili tempi previsti dei certificati analitici comporta la sospensione, a far data - rispettivamente - dal 1° gennaio 2005 e dal 1° gennaio 2007, della validita' del decreto di riconoscimento. 3. Ai fini della verifica del permanere delle caratteristiche proprie dell'acqua minerale naturale, i soggetti titolari di riconoscimento devono inviare, ogni anno, al Ministero della salute, una autocerti-ficazione per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento delle caratteristiche proprie delle acque minerali naturali, sulle quali si basa il riconoscimento, unitamente ad un'analisi chimica e chimico-fisica e ad un analisi microbiologica effettuate nel corso dello stesso anno solare ed eseguite secondo le modalita' previste, rispettivamente, dagli articoli 5, 6, 9 e 10. Dette analisi devono essere eseguite su campioni prelevati alla sorgente (ovvero alle singole sorgenti se l'acqua proviene da piu' sorgent e, in tale caso, anche alla miscelazione delle singole sorgenti) nonche' - qualora l'acqua minerale naturale sia sottoposta ad un trattamento di cui all'art. 6-bis - su campioni prelevati all'uscita dell'impianto di trattamento e deve essere effettuata da uno dei laboratori gia' autorizzati ai sensi del D.C.G. 7 novembre 1939, n. 1858, o, ove necessario, da laboratori pubblici identificati, nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con apposito decreto del Ministro della salute, sentite le regioni interessate. Tali obblighi decorrono a partire dall'anno 2004. La mancata ricezione della citata documentazione - in duplice copia - entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (ed in prima applicazione entro il 31 gennaio 2005) ovvero la presentazione di certificazione analitica non conforme al presente decreto comporta la immediata sospensione della validita' del decreto di riconoscimento. 4. La valutazione di conformita' della certificazione analitica prodotta ai fini di cui ai commi 1, 2 e 3 e' effettuata sentito il Consiglio superiore di sanita', nel cui ambito si esprime anche l'Istituto superiore di sanita'.