Art. 4.
  1.  Dopo  l'art.  16  del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n.
542, sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 17. - 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 21 del decreto
legislativo  25 gennaio  1992,  n. 105, il Ministro della salute, con
proprio  decreto, dispone la revisione dei riconoscimenti delle acque
minerali  naturali  per  ogni  necessita' di adeguamento al progresso
tecnico, alle nuove acquisizioni scientifiche, alle direttive emanate
dall'Unione  europea  nonche' per ogni esigenza di salvaguardia della
salute pubblica e/o dei consumatori.
  2.  In  prima  applicazione  di quanto previsto al comma 1 e tenuto
conto  delle previsioni di cui al successivo art. 18 e' fatto obbligo
ai  soggetti titolari di riconoscimento di acque minerali naturali di
produrre  al Ministero della salute entro il 31 ottobre 2004 ed entro
il  31 ottobre  2006,  certificati  -  in  duplice copia - di analisi
chimica,  completi di verbale di prelevamento e della determinazione,
rispettivamente, dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese e
dei  soli  parametri  nichel  e  fluoro.  Detta  analisi  deve essere
eseguita  su  campioni  prelevati  alla sorgente (ovvero alle singole
sorgenti,  se  l'acqua  proviene  da  piu' sorgenti, e, in tale caso,
anche  alla  miscelazione  delle  singole sorgenti) nonche' - qualora
l'acqua  minerale  naturale  sia  sottoposta ad un trattamento di cui
all'art.  6-bis  -  su campioni prelevati all'uscita dell'impianto di
trattamento  e  deve  essere  effettuata  da  uno dei laboratori gia'
autorizzati  ai  sensi  del  D.C.G.  7 novembre 1939, n. 1858, o, ove
necessario,  da  laboratori pubblici identificati, nei primi tre anni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  provvedimento,  con apposito
decreto  del  Ministro  della salute, sentite le regioni interessate.
Fatta  salva  la valutazione di merito della documentazione prodotta,
la   mancata   ricezione   negli   inderogabili  tempi  previsti  dei
certificati   analitici   comporta  la  sospensione,  a  far  data  -
rispettivamente  -  dal  1° gennaio 2005 e dal 1° gennaio 2007, della
validita' del decreto di riconoscimento.
  3.  Ai  fini  della  verifica  del  permanere delle caratteristiche
proprie   dell'acqua   minerale  naturale,  i  soggetti  titolari  di
riconoscimento  devono inviare, ogni anno, al Ministero della salute,
una   autocerti-ficazione   per  ogni  acqua  minerale  riconosciuta,
relativa  al  mantenimento  delle caratteristiche proprie delle acque
minerali  naturali, sulle quali si basa il riconoscimento, unitamente
ad un'analisi chimica e chimico-fisica e ad un analisi microbiologica
effettuate  nel corso dello stesso anno solare ed eseguite secondo le
modalita'  previste,  rispettivamente,  dagli  articoli 5, 6, 9 e 10.
Dette  analisi  devono  essere  eseguite  su  campioni prelevati alla
sorgente  (ovvero  alle  singole sorgenti se l'acqua proviene da piu'
sorgent  e,  in  tale  caso,  anche  alla  miscelazione delle singole
sorgenti)  nonche' - qualora l'acqua minerale naturale sia sottoposta
ad  un  trattamento  di  cui  all'art.  6-bis - su campioni prelevati
all'uscita  dell'impianto  di trattamento e deve essere effettuata da
uno  dei  laboratori  gia' autorizzati ai sensi del D.C.G. 7 novembre
1939,   n.   1858,   o,   ove   necessario,  da  laboratori  pubblici
identificati,  nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente
provvedimento,  con  apposito  decreto  del  Ministro  della  salute,
sentite  le  regioni  interessate.  Tali obblighi decorrono a partire
dall'anno 2004. La mancata ricezione della citata documentazione - in
duplice  copia - entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di
riferimento  (ed  in  prima  applicazione  entro  il 31 gennaio 2005)
ovvero  la  presentazione di certificazione analitica non conforme al
presente  decreto  comporta  la immediata sospensione della validita'
del decreto di riconoscimento.
  4.  La  valutazione  di  conformita' della certificazione analitica
prodotta  ai  fini  di cui ai commi 1, 2 e 3 e' effettuata sentito il
Consiglio  superiore  di  sanita',  nel  cui  ambito si esprime anche
l'Istituto superiore di sanita'.