Art. 18.
  1.  Fatti salvi i parametri e i relativi limiti massimi ammissibili
gia' in vigore per le acque minerali naturali, al piu' tardi entro il
31 dicembre 2004 le acque minerali naturali devono, alla sorgente, o,
se consentito, dopo eventuale trattamento, essere conformi, anche per
il   parametro   antimonio   ai   limiti  di  concentrazione  massima
ammissibile   stabilita   all'art.  6.  I  nuovi  limiti  riguardanti
l'arsenico e il manganese si applicano contestualmente all'entrata in
vigore  del  presente  decreto;  per  consentire la messa in atto dei
trattamenti  di  cui  all'art.  6-bis,  per  le  acque  minerali gia'
riconosciute,  tali  nuovi limiti si applicano al piu' tardi entro il
31 dicembre 2004.
  2.  Al  piu'  tardi  entro  il  31 dicembre  2006 le acque minerali
naturali  devono,  alla  sorgente  o - se consentito - dopo eventuale
trattamento,  essere  conformi, anche per i parametri fluoro e nichel
ai limiti di concentrazione massima ammissibile stabilita all'art. 6.
  3.  Limitatamente  ai  parametri  di  cui  all'art. 6-bis, le acque
minerali  naturali,  provenienti  da  piu'  sorgenti,  devono  essere
conformi  agli eventuali limiti di concentrazione massima ammissibile
stabilita all'art. 6 al momento del confezionamento.ยป.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
    Roma, 29 dicembre 2003
                                                 Il Ministro: Sirchia