Art. 18. 1. Fatti salvi i parametri e i relativi limiti massimi ammissibili gia' in vigore per le acque minerali naturali, al piu' tardi entro il 31 dicembre 2004 le acque minerali naturali devono, alla sorgente, o, se consentito, dopo eventuale trattamento, essere conformi, anche per il parametro antimonio ai limiti di concentrazione massima ammissibile stabilita all'art. 6. I nuovi limiti riguardanti l'arsenico e il manganese si applicano contestualmente all'entrata in vigore del presente decreto; per consentire la messa in atto dei trattamenti di cui all'art. 6-bis, per le acque minerali gia' riconosciute, tali nuovi limiti si applicano al piu' tardi entro il 31 dicembre 2004. 2. Al piu' tardi entro il 31 dicembre 2006 le acque minerali naturali devono, alla sorgente o - se consentito - dopo eventuale trattamento, essere conformi, anche per i parametri fluoro e nichel ai limiti di concentrazione massima ammissibile stabilita all'art. 6. 3. Limitatamente ai parametri di cui all'art. 6-bis, le acque minerali naturali, provenienti da piu' sorgenti, devono essere conformi agli eventuali limiti di concentrazione massima ammissibile stabilita all'art. 6 al momento del confezionamento.ยป. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea. Roma, 29 dicembre 2003 Il Ministro: Sirchia