IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
               delegato per la pesca e l'acquacoltura

  Vista  la  legge  14 luglio  1965,  n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto  il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato
con  decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639,
e successive modifiche;
  Vista  la  legge  17 febbraio  1982, n. 41, recante il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, modificata con
la legge 10 febbraio 1992, n. 165, e successive modifiche;
  Visto  il  decreto  ministeriale  26 luglio  1995, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 203 del 31 agosto 1995, recante disciplina del
rilascio delle licenze di pesca;
  Visto  il  decreto  ministeriale 29 luglio 1999 che ha concesso, in
considerazione  della  situazione di crisi dell'economia peschereccia
dell'isola di Lampedusa nonche' dell'ultraperifericita' della stessa,
agli armatori delle imbarcazioni ivi indicate di utilizzare, oltre ai
sistemi  previsti dal documento autorizzatorio, il sistema denominato
strascico fino al 31 dicembre 1999;
  Visti  i decreti ministeriali 22 dicembre 2000 e 24 giugno 2002, di
proroga del predetto termine al 30 giugno 2003;
  Viste  le  segnalazioni  pervenute  per il perdurare dello stato di
crisi dell'economia peschereccia dell'isola di Lampedusa con le quali
si  richiede  altresi' di autorizzare nuovamente la pesca a strascico
in aggiunta agli altri sistemi autorizzati in licenza;
  Considerato   che  dalla  valutazione  tecnica-scientifica,  svolta
dall'UNIMAR, nell'ambito dell'attivita' 1 del contratto di assistenza
tecnica  concernente  il  monitoraggio  dei  parametri  biologici  ed
ambientali,  si  evidenzia  l'esigenza  di  realizzare  un  ulteriore
programma  di  ricerca,  appositamente  finalizzato allo studio della
distribuzione  e  dello  stato  di  vitalita' delle biocenesi e delle
facies a Mearl nel mare delle Pelagie;
  Considerato  che dalla medesima valutazione emerge la necessita' di
una  nuova  autorizzazione temporanea senza variazione in aumento del
numero di imbarcazioni gia' autorizzate provvisoriamente alla pesca a
strascico;
  Ritenuto   opportuno   concedere,   nelle   more  della  definitiva
regolamentazione  della  fattispecie  in parola, un ulteriore sistema
autorizzatorio che consenta temporaneamente l'utilizzo del sistema di
pesca  a  strascico  agli armatori delle imbarcazioni iscritte presso
l'ufficio  locale  marittimo di Lampedusa e gia' precedentemente allo
scopo autorizzate;
  Sentiti  il  Comitato  nazionale per la conservazione e la gestione
delle  risorse  biologiche  del  mare  e  la  commissione  consultiva
centrale  della  pesca  marittima  che, nella riunione del 2 dicembre
2003, hanno reso parere favorevole;
  Visto  il  decreto  ministeriale  5 novembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  2  del  3 gennaio 2002, recante la delega di
attribuzioni  del  Ministro delle politiche agricole e forestali, per
taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di
Stato on.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Gli armatori delle imbarcazioni indicate nell'elenco allegato A
possono  continuare  ad  esercitare la pesca a strascico, in aggiunta
agli   altri   sistemi  consentiti  in  licenza  di  pesca,  fino  al
30 novembre 2004.
  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 23 dicembre 2003

                                   Il Sottosegretario di Stato
                              delegato per la pesca e l'acquacoltura
                                       Scarpa Bonazza Buora