Art. 2. 1. Il Consorzio di tutela autorizzato dei vini «Friuli Isonzo», di seguito denominato Consorzio autorizzato, dovra' assicurare che, conformemente alle attivita' schematizzate nel piano di controllo approvato, il processo produttivo ed il prodotto certificato con la DOC «Friuli Isonzo» rispondano ai requisiti stabiliti nel relativo disciplinare di produzione approvato con il decreto indicato nelle premesse. 2. Per assicurare le finalita' di cui al comma 1: a) la regione, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la provincia e i comuni competenti per territorio di produzione della DOC «Friuli Isonzo» sono tenuti a mettere a disposizione del Consorzio autorizzato ogni utile documentazione, in particolare gli albi dei vigneti e i relativi aggiornamenti, le denunce delle uve, le certificazioni d'idoneita' agli esami analitici ed organolettici; b) preliminarmente all'avvio degli adempimenti di propria competenza in materia di rivendicazione e di controllo analitico ed organolettico, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio di produzione e' tenuta a verificare l'avvenuto pagamento al Consorzio autorizzato degli oneri relativi all'attivita' di controllo, da parte dei produttori richiedenti l'attribuzione dell'attestazione della DOC in questione per le relative partite di uve e di vino, in conformita' ai limiti indicati nel prospetto tariffario depositato presso il Ministero delle politiche agricole e forestali; c) la regione, la provincia e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio di produzione possono delegare al Consorzio autorizzato le funzioni ad esse attribuite dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal decreto ministeriale n. 256/1997 in materia di gestione e di controlli nel settore dei V.Q.P.R.D.; in particolare la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura puo' delegare il Consorzio autorizzato, conformemente al disposto dell'art. 16, comma 3, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, a rilasciare, limitatamente alla DOC «Friuli Isonzo», le ricevute di produzione delle uve al conduttore che ha presentato la relativa denuncia; d) le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sui recipienti di capacita' non superiore a 60 litri la dicitura «sottoposto a controllo ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 29 maggio 2001» e la numerazione attribuita dal Consorzio autorizzato a seguito del parere di conformita'. Fermo restando l'obbligo dell'indicazione della citata dicitura, in alternativa alla predetta numerazione, sino al termine dell'attivita' di monitoraggio di cui all'art. 5, comma 1, del presente decreto, e' consentito l'utilizzo dell'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita'. Il sistema di identificazione numerica scelto tra i due citati deve essere comunicato dal Consorzio autorizzato al Ministero delle politiche agricole e forestali entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette indicazioni devono figurare nel rispetto di una delle seguenti modalita' alternative: su apposito contrassegno, di forma e/o colore e/o modalita' di applicazione, sul recipiente diversi rispetto a quelli utilizzati per i vini DOCG, purche' il Consorzio autorizzato trasmetta, al Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un esemplare del contrassegno medesimo, comunicando altresi' le modalita' di applicazione sul recipiente, per la relativa approvazione; nell'ambito dell'etichettatura, anche a margine del campo visivo in cui sono collocate le indicazioni obbligatorie previste dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di designazione e presentazione, evitando anche in tale caso ogni possibile confusione con le disposizioni sui contrassegni dei vini DOCG; e) in deroga alle disposizioni di cui alla precedente lettera d), in via di prima applicazione del presente decreto, le stesse disposizioni saranno rese obbligatorie dopo novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino a tale termine potranno essere pertanto utilizzate le scorte di etichette prive della dicitura di cui alla predetta lettera d) e il sistema di identificazione numerico sara' quello riferito al lotto, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta al Consorzio autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita'.