Art. 5.
  1. Il termine della validita' dell'autorizzazione di cui all'art. 1
sara'  fissato  dopo  l'ultimazione dell'attivita' di monitoraggio di
cui al decreto ministeriale 31 luglio 2003.
  2.  La  presente autorizzazione comporta l'obbligo per il Consorzio
autorizzato  del  rispetto  delle  prescrizioni previste nel presente
decreto  e  puo'  essere sospesa o revocata con decreto del Ministero
delle  politiche  agricole  qualora  vengano  meno i requisiti che ne
hanno determinato la concessione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 23 dicembre 2003
                                         Il direttore generale: Abate