Premessa.
  Le  norme  definite  dalla  presente  circolare  si  applicano alle
risorse finanziarie di cui ai commi 10 e 12, lettera b) dell'art. 118
della  legge 23 dicembre 2000, n. 388 «Disposizioni per la formazione
del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2001)», e successive modificazioni.
  Con  la  presente  circolare si intendono definire: 1) le modalita'
per   l'elaborazione  e  la  presentazione  dei  piani  operativi  di
attivita'  dei  fondi;  2)  le  categorie di attivita' e le tipologie
delle  spese  ammissibili:  3) le procedure per la liquidazione delle
risorse e la rendicontazione delle spese; 4) il sistema dei controlli
sulla gestione dei fondi; 5) le attivita' di monitoraggio.
                  1. Piani operativi di attivita'.
  I  Piani  operativi  di  attivita' previsti dall'art. 3 del decreto
direttoriale  n.  148 del 24 giugno 2003 debbono contenere i seguenti
elementi:
    gli   obiettivi  generali  e  specifici  che  i  Fondi  intendono
conseguire,  debitamente quantificati in termini di imprese coinvolte
e di lavoratori formati;
     le attivita' che i Fondi intendono realizzare per conseguire gli
obiettivi,  articolate  secondo  le diverse tipologie: informazione e
pubblicita'  per  la promozione delle opportunita' offerte dai Fondi;
assistenza  tecnica  ai soggetti responsabili dei progetti formativi;
analisi  della  domanda  e  dei  fabbisogni  formativi; monitoraggio;
raccolta,  valutazione e selezione dei progetti; sistemi di controllo
(sistema di controllo interno di gestione del singolo Fondo e sistema
di controllo sui Piani formativi finanziati);
    un  piano  finanziario  di  durata  biennale che distingua tra le
spese  di  gestione, le spese per iniziative propedeutiche e connesse
alla  realizzazione  dei  Piani  formativi  e  le  spese dirette alla
realizzazione dei Piani formativi;
    i  criteri  per  l'individuazione  dei  soggetti che realizzano i
piani formativi;
    le  modalita' organizzative del Fondo, in particolare l'eventuale
articolazione regionale o territoriale;
    le   procedure   interne  per  la  presentazione,  valutazione  e
finanziamento dei Piani formativi;
    il sistema per il controllo di gestione e dei Piani formativi.
  I  Fondi  interprofessionali  gia'  autorizzati  dal  Ministero del
lavoro  e delle politiche sociali alla data di emanazione del decreto
interministeriale del 23 aprile 2003 devono predisporre e trasmettere
i   Piani   operativi   di   attivita',  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione  della  presente circolare nella Gazzetta Ufficiale, al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - UCOFPL, nonche' alle
regioni   e  province  autonome  affinche'  ne  possano  tener  conto
nell'ambito delle rispettive programmazioni.
  I Piani operativi di attivita' e il piano finanziario relativo alle
risorse  oggetto  della  presente circolare hanno una durata biennale
con specificazioni annuali.
                  2. Attivita' e spese ammissibili.
  La normativa prevede tre tipologie generali di spesa:
    spese  di  gestione:  comprendono  tutte  le  spese relative alla
costituzione,  all'organizzazione  e  alla  gestione, sostenute dalle
sedi   nazionali  e  regionali/territoriali  dei  Fondi,  nei  limiti
finanziari    previsti    dall'art.   3,   comma   2,   del   decreto
interministeriale del 23 aprile 2003;
    spese  per  iniziative  propedeutiche connesse alla realizzazione
dei  Piani  formativi: si riferiscono alle spese connesse a ulteriori
attivita'  di  natura  propedeutica  svolte  dalle  sedi  nazionali e
regionali/territoriali  dei  Fondi  ed in particolare: informazione e
pubblicita'  per  la promozione delle opportunita' offerte dai Fondi;
assistenza  tecnica  a  vario titolo offerta ai soggetti responsabili
dei  progetti  formativi;  analisi  della  domanda  e  dei fabbisogni
formativi;   raccolta,   valutazione   e   selezione   dei  progetti;
predisposizione dei sistemi di controllo; predisposizione dei sistemi
di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale;
    spese   dirette   alla  realizzazione  dei  Piani  formativi:  si
riferiscono  alle  attivita' finalizzate alla realizzazione dei Piani
formativi,  che  possono  essere  svolte:  direttamente dalle aziende
beneficiarie  per  i  propri  dipendenti;  da  organismi  accreditati
secondo  le  normative  regionali; da soggetti individuati sulla base
dei  criteri  a  tale  scopo definiti dai Fondi nell'ambito dei Piani
operativi  di  attivita';  ed  in  particolare:  progettazione  degli
interventi;  preparazione  ed  elaborazione  dei materiali didattici;
personale   docente;   formazione   (anche  formazione  a  distanza);
orientamento  e  selezione  dei  partecipanti;  certificazione finale
delle   competenze;  spese  allievi;  monitoraggio;  funzionamento  e
gestione.
          3. Liquidazione delle risorse e rendicontazione.
  La  liquidazione  delle  risorse  finanziarie  destinate  ai  Fondi
avviene  secondo quanto previsto dall'art. 3 del decreto direttoriale
n. 148 del 24 giugno 2003, ed in particolare:
    la  prima  erogazione,  pari  al  20%  delle  risorse finanziarie
destinate  ai  Fondi,  e'  liquidata  su  richiesta  di ciascun Fondo
interessato.  Non potranno in alcun modo essere riconosciute le spese
sostenute  prima  della  data di costituzione dei Fondi riportata dai
decreti ministeriali di autorizzazione relativi a ciascun fondo;
    la  richiesta relativa alla seconda erogazione, pari al 40% delle
risorse  (unitamente  alla  richiesta relativa alla prima erogazione,
pari   al   20%,   qualora   non  ancora  richiesta),  deve  avvenire
contestualmente  alla  presentazione del Piano operativo di attivita'
predisposto  da  ciascun  Fondo  in  conformita' a quanto previsto al
punto 1 della presente circolare;
    la  terza  erogazione, relativa al restante 40% delle risorse, e'
liquidata  a  seguito  di  una  dichiarazione resa ai sensi e per gli
effetti  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 445 del
28 dicembre  2000  dal  legale  rappresentante del Fondo, concernente
l'avvenuta  spesa  del 70% delle anticipazioni gia' percepite e di un
Rapporto   di   esecuzione   sulle   attivita'  realizzate.  Ai  fini
dell'ottenimento   dell'ultima  erogazione,  il  Fondo  deve  inoltre
risultare  in  regola con l'invio semestrale dei dati di monitoraggio
secondo quanto previsto al punto 6 della presente circolare.
  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali si impegna a
liquidare l'importo di ciascuna erogazione entro il trentesimo giorno
lavorativo dalla presentazione delle richieste.
  I  Fondi  sono  tenuti a presentare al Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  relazioni  rendicontuali,  elaborate  sul modello
predisposto  dallo  stesso Ministero, entro e non oltre il termine di
ventisei mesi dalla data della prima erogazione.
  Qualora  le  risorse assegnate non risultino spese entro il termine
di 24 mesi dalla data della prima erogazione, il Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali  provvede  alla  revoca  delle  stesse e
richiede  la  restituzione  delle  somme  eccedenti rispetto ai saldi
spettanti  entro  quarantacinque  giorni  dalla  data di scadenza dei
termini.  Tali  risorse  sono  interamente ridistribuite a favore dei
Fondi  che  hanno  utilizzato  correttamente  e per intero le risorse
assegnate.
                          4. Fideiussioni.
  I   pagamenti  successivi  alla  prima  erogazione  debbono  essere
garantiti   da  apposite  fideiussioni  bancarie  o  assicurative  da
stipularsi  in  favore  del  Ministero  del  lavoro e delle politiche
sociali,  come  previsto  dall'art. 3 del decreto direttoriale n. 148
del  24 giugno  2003.  Le  predette  fideiussioni sono svincolate dal
Ministero  del  lavoro  e delle politiche sociali a conclusione degli
adempimenti   prescritti   dagli   articoli 4   e   5   del   decreto
interministeriale  del  23 aprile 2003. A tale proposito il Ministero
si  impegna allo svolgimento delle verifiche amministrativo-contabili
entro  12  mesi  dal  termine  previsto  per  la  presentazione delle
relazioni  rendicontuali  da parte dei Fondi (o, se successiva, entro
12 mesi dalla data effettiva di presentazione).
                      5. Sistema dei controlli.
  Come  previsto  dal  comma 2  dell'art.  48  della legge n. 289 del
27 dicembre  2002,  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
«esercita  la  vigilanza (omissis) sulla gestione dei Fondi e in caso
di  irregolarita'  e  inadempimenti  il  Ministero del lavoro e delle
politiche  sociali  puo'  disporne la sospensione dell'attivita' o il
commissariamento».
  Il  sistema  dei controlli e' a tale scopo articolato su un duplice
livello:
    a) il  controllo sui soggetti responsabili dei progetti formativi
e'  posto a carico dei Fondi, i quali devono a tale scopo predisporre
un  proprio  sistema  interno  di  verifica  e  controllo  sui  Piani
formativi  da  essi  finanziati,  i  cui  contenuti  e  modalita'  di
funzionamento devono risultare nel Piano operativo di attivita';
    b) e'  invece a carico del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali l'esercizio del controllo sull'utilizzo delle risorse erogate
a   favore   dei   Fondi,   effettuato  sulla  base  delle  relazioni
rendicontuali    nonche'    delle    risultanze    delle    verifiche
amministrativo-contabili  disposte  presso  i Fondi dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali.
  I  controlli  a  carico  del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali,   di  cui  all'art.  4  del  decreto  interministeriale  del
23 aprile  2003,  sono  effettuati a cura dell'UCOFPL, direttamente o
tramite  le direzioni provinciali del lavoro, presso le sedi centrali
dei  Fondi,  anche  attraverso specifici audit, sempre nei limiti dei
compiti  di  verifica procedurale spettanti al Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali.  Tali  controlli  hanno per oggetto: 1) la
totalita'  delle  spese  per  le attivita' di gestione, propedeutiche
alla   realizzazione   dei   piani   formativi   e  di  monitoraggio,
direttamente  sostenute  dai  Fondi;  2) l'adeguatezza dei sistemi di
gestione  e  controllo  istituiti  dai fondi da realizzare, presso le
loro sedi, attraverso la verifica delle procedure e lo svolgimento di
un  controllo  a campione sulle spese ammissibili relative ai Piani e
ai singoli progetti realizzati dai soggetti responsabili.
  Al  fine  di  consentire  al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  di  effettuare i controlli di sua pertinenza, i Fondi devono
fornire, a domanda, tutti i dati riguardanti l'utilizzo delle risorse
erogate secondo contenuti, formato e mezzi di trasmissione richiesti.
                          6. Monitoraggio.
  Al  fine  di garantire un'adeguata conoscenza sull'attuazione degli
interventi  e  dei  risultati  conseguiti,  l'art.  48 della legge n.
289/2002 (legge finanziaria 2003) attribuisce al Ministero del lavoro
e  delle  politiche  sociali  il  compito  di monitorare le attivita'
finanziate.
  A  tale  scopo  i  Fondi  sono  tenuti  ad  inviare  semestralmente
(30 giugno  e  31 dicembre) al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali  i  dati  di  monitoraggio  secondo  le indicazioni contenute
nell'allegato  alla  presente circolare. In particolare, i Fondi gia'
costituiti  alla data di emanazione del decreto interministeriale del
23 aprile  2003  debbono  effettuare  il  primo  invio  dei  dati  di
monitoraggio  al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro
il  30 giugno  2004,  garantendo  la  raccolta dei dati presso i loro
aderenti,   la  loro  elaborazione,  coerentemente  alle  indicazioni
ministeriali,  e  l'inoltro al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
  Secondo  quanto  previsto  dall'art.  48  della  legge  n.  289 del
27 dicembre  2002 (legge finanziaria 2003), il Ministero del lavoro e
delle  politiche sociali provvede alla costituzione dell'Osservatorio
nazionale  della formazione continua, con il compito di: a) elaborare
proposte  di indirizzo, attraverso la predisposizione di Linee guida;
b) esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attivita' svolte dai
Fondi.
  In   particolare,   l'attivita'   dell'Osservatorio   si   realizza
attraverso:
    l'analisi  dei  dati di monitoraggio raccolti dai Fondi e inviati
semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
    l'analisi  dei  dati raccolti mediante un sistema di monitoraggio
telematico e qualitativo predisposto dal Ministero e implementato con
l'assistenza tecnica dei Fondi;
    l'analisi  dei  risultati di eventuali approfondimenti tematici e
valutativi  predisposti  dal  Ministero  del lavoro e delle politiche
sociali.
  Al  fine  di  assicurare  la maggiore omogeneita' ed efficienza dei
sistemi  di monitoraggio predisposti a livello centrale e dai singoli
Fondi,  il  Ministero  del lavoro e delle politiche sociali provvede,
entro  sessanta  giorni  dall'emanazione  della  presente  circolare,
all'attivazione  di  un  Comitato di coordinamento delle attivita' di
monitoraggio  composto  da  un rappresentante di ciascun Fondo, oltre
che dai rappresentanti e gli esperti del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
  L'allegato  «Sistema  di monitoraggio» costituisce parte integrante
della presente circolare.
    Roma, 18 novembre 2003
                                Il Sottosegretario di Stato: Viespoli