IL DIRETTORE GENERALE
                    dell'Amministrazione autonoma
                        dei monopoli di Stato

  Visto  il  decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  concernente  la  disciplina  delle
attivita' di gioco;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica del 18 aprile
1951,  n.  581,  recante  norme  regolamentari  per  l'applicazione e
l'esecuzione  del  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla
disciplina delle attivita' di gioco;
  Vista  la  legge  18 ottobre 2001, n. 383, recante primi interventi
per il rilancio dell'economia, ed in particolare l'art. 12, commi 1 e
2,  concernenti  il  riordino  delle  funzioni  statali in materia di
organizzazione  e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi
a premi;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002,
n.  33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n.
383,  che  ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione
e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con  modificazioni,  con  la  legge  8 agosto  2002,  n. 178, recante
disposizioni  volte  ad  assicurare  la gestione unitaria, nonche' ad
eliminare  sovrapposizioni  di competenze, a razionalizzare i sistemi
informatici  esistenti  e  ad  ottimizzare  il  gettito  erariale, in
materia  di  organizzazione  ed  esercizio  dei  giochi,  scommesse e
concorsi pronostici;
  Visto  il  regolamento  generale  dei  concorsi  pronostici su base
sportiva  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze del 20 giugno
2003  che  disciplina  le  regole generali dei concorsi pronostici su
base sportiva;
  Visto  il  comunicato  del  Ministero dell'economia e delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  del  14 giugno  2003, n. 136, con il quale e' stata data
evidenza  della  graduatoria  della  selezione  dei  concessionari di
attivita' e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici subase
sportiva  nonche' ad altri eventuali giochi connessi a manifestazioni
sportive, composta dai seguenti soggetti:
    1) Sisal S.p.a.;
    2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;
    3) Snai S.p.a.;
  Considerata la necessita' di emanare le regole di conservazione, da
parte  dei  concessionari  dei  concorsi pronostici su base sportiva,
delle  ricevute  di  partecipazione  vincenti  e di quelle annullate;
connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma
10, della legge 27 dicembre 2002;
  Visto  il parere n. 456 dell'11 marzo 2003, emesso dal Consiglio di
Stato, Sez. IlI, in merito allo schema di atto di concessione ed atti
collegati,  per  l'affidamento in concessione ad «operatori di gioco»
di  attivita'  e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici e
ad  altri,  eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, con
il   quale   ha   ritenuto   di   condividere   il   sistema   scelto
dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  Visto  il  comunicato  del  Ministero dell'economia e delle finanze
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale  -  del  14 giugno  2003, n. 136, con il quale e' stata data
evidenza  della  graduatoria  della  selezione  dei  concessionari di
attivita'  e  funzioni  pubbliche  relative ai concorsi pronostici su
base   sportiva   nonche'   ad  altri  eventuali  giochi  connessi  a
manifestazioni sportive, composta dai seguenti soggetti:
    1) Sisal S.p.a.;
    2) Consorzio Lottomatica giochi sportivi;
    3) Snai S.p.a.;
  Visto  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze del 19
giugno  2003  con il quale e' stato approvato il regolamento generale
dei concorsi pronostici su base sportiva;
  Considerato  che le caratteristiche organizzative del nuovo sistema
di  gestione  dei concorsi pronostici su base sportiva consiste nella
raccolta  telematica  delle  giocate  attraverso schedine con formato
unico ed interoperabile tra tutti i punti di vendita;
  Ritenuto che al fine di un rilancio dei concorsi pronostici su base
sportiva,  e'  necessaria  l'adozione di un formato schedina unico ed
interoperabile tra i diversi concessionari;
  Ritenuto, altresi', di consentire, viste le esigenze di adeguamento
tecnico   dei   concessionari  stessi,  l'utilizzo,  per  il  periodo
transitorio,   di  formati  schedina  provvisori  adatti  ai  diversi
operatori.
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il presente decreto disciplina i formati, la suddivisione degli
spazi  con  relativi  contenuti  ed i colori delle schedine di gioco,
nonche' i contenuti delle ricevute di gioco.