Art. 2.
         Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282

  1.  Negli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n.
27,  le  parole: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: «30 settembre 2003»; nel medesimo art. 6-bis, nonche'
nell'articolo 6-quater dello stesso decreto-legge n. 282 del 2002, le
parole:  «16 aprile  2003»,  ovunque ricorrano, sono sostituite dalle
seguenti: «31 luglio 2003».
  2.  Nell'articolo 6  del  medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 al
comma 1,  lettera  a), le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «2,5 per cento» e il comma 6 e' abrogato.
  3. (Soppresso).
((  3-bis.   Sui   redditi   derivanti  dalle  attivita'  rimpatriate
l'imposta  sostitutiva  di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
21 novembre  1997,  n.  461, e successive modificazioni, e' applicata
anche   dagli  intermediari  indicati  nell'articolo 6  del  medesimo
decreto   legislativo  cui  sia  conferito  l'incarico  di  custodia,
amministrazione,  deposito  delle  attivita'  rimpatriate.  L'opzione
prevista  dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n.
461  del 1997, se non e' esercitata dagli interessati contestualmente
alla   presentazione   della  dichiarazione  riservata,  deve  essere
esercitata    mediante    comunicazione    sottoscritta    rilasciata
all'intermediario  entro  il  termine  del  30 settembre 2003. Per il
calcolo,   il   versamento,   la   liquidazione,  l'accertamento,  la
riscossione,  le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta
sostitutiva  si  applicano  le disposizioni del citato articolo 7 del
decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.))

Riferimenti normativi:
    -  Si  riporta il testo dell'art. 6 del decreto legge 24 dicembre
2002, n. 282, come modificato dalla legge qui pubblicata:
    «Art.  6.  - (Emersione di attivita' detenute all'estero) - 1. Le
disposizioni  del  capo  III  del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
409,  nonche' dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio
2002,  n.  12,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 aprile
2002,   n.   73,   si   applicano  alle  operazioni  di  rimpatrio  e
regolarizzazione  effettuate fino al 30 settembre 2003, relativamente
ad  attivita' detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del
31 dicembre 2001, fatte salve le disposizioni che seguono:
      a) la  somma  da  versare e' pari al 2,5 per cento dell'importo
dichiarato;  il  versamento della somma e' effettuato in denaro ed e'
conseguentemente  esclusa  la  facolta' di corrisponderla nelle forme
previste dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del
2001;
      b)  per  la  determinazione  del  controvalore  in  euro  delle
attivita'    finanziarie   e   degli   investimenti   rimpatriati   o
regolarizzati   si   applica  il  tasso  di  cambio  individuato  dal
provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia delle entrate, emanato ai
sensi  dell'art.  13,  comma  1,  del citato decreto-legge n. 350 del
2001;
      c) il  modello  di  dichiarazione  riservata e' approvato entro
dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
      d) relativamente  alle  attivita'  oggetto  di  rimpatrio  o di
regolarizzazione  gli  interessati  non  sono tenuti ad effettuare le
dichiarazioni  di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 28 giugno
1990,  n.  167,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990,  n.  227  per  il  periodo  d'imposta  in  corso  alla  data di
presentazione  della  dichiarazione riservata, nonche' per il periodo
d'imposta  precedente;  restano  fermi  gli obblighi di dichiarazione
all'Ufficio  italiano  dei  cambi  previsti  dall'art. 3 del predetto
decreto-legge;
      e) la  determinazione  dei  redditi  derivanti  dalle attivita'
finanziarie  rimpatriate  percepiti  dal 31 dicembre 2001 e fino alla
data  di  presentazione  della  dichiarazione  riservata  puo' essere
effettuata  sulla  base  del criterio presuntivo indicato nell'art. 6
del   decreto-legge   28 giugno   1990,   n.   167,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  1990,  n.  227,  e successive
modificazioni.   In   tale   caso   sui   redditi  cosi'  determinati
l'intermediario,  al  quale e' presentata la dichiarazione riservata,
applica   un'imposta   sostitutiva  delle  imposte  sui  redditi  con
l'aliquota  del  27  per  cento.  L'imposta  sostitutiva e' prelevata
dall'intermediario,   anche   ricevendo   apposita   provvista  dagli
interessati,  ed  e'  versata  entro  il  sedicesimo  giorno del mese
successivo  a  quello  in  cui  si  e'  perfezionata  l'operazione di
rimpatrio;
      f) nella  dichiarazione  riservata  di cui alla lettera c), gli
interessati  devono attestare che le attivita' oggetto di rimpatrio o
di regolarizzazione erano da essi detenute fuori dal territorio dello
Stato alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione di cui all'art.
19, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applica
con riferimento alla data del 31 dicembre 2001.
    2.  All'art.  10,  comma  4,  del decreto legislativo 21 novembre
1997,  n.  461,  sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche'
per  i  trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili
di  produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati
assoggettati  dall'intermediario  residente  a  ritenuta o ad imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi».
    3.  Il  comma  3 dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
    «3.  Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione
dell'amministrazione  finanziaria  per  cinque  anni e trasmesse alla
stessa  secondo  le  modalita'  stabilite  con i provvedimenti di cui
all'art. 7, comma 1.».
    4.  Il  comma 4-bis dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990,
n.  167,  convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
    «4-bis.   Gli  intermediari  di  cui  ai  commi  1  e  2  possono
effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, non
residenti,  trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti
dall'estero    complessivamente   effettuati   o   ricevuti   e   dei
corrispettivi  o  altri  introiti  realizzati  in Italia, documentati
all'intermediario  secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di
cui all'art. 7, comma 1.».
    5.  Il  comma 1, dell'art. 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1990, n.
227, e' sostituito dal seguente:
    «1.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono   stabilite   particolari   modalita'  per  l'adempimento  degli
obblighi,  nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi
1  e  2  dell'art.  1 e degli altri dati e notizie di cui al presente
decreto.  Con  gli  stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti
possono  essere limitati per specifiche categorie o causali e possono
esserne variati gli importi.
    6. (Abrogato)».
    -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  6-bis  del  decreto  legge
24 dicembre 2002, n. 282, come modificato dalla legge qui pubblicata:
    «Art.    6-bis   (Attivita'   regolarizzate   e   successivamente
rimpatriate)  -  1.  Il denaro e le altre attivita' finanziarie, gia'
oggetto  di  regolarizzazione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno
2002  ai  sensi  dell'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.
350,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.
409,   possono   essere   trasferiti   in  Italia  dopo  la  data  di
presentazione della relativa dichiarazione riservata, ma non oltre il
30 settembre  2003,  con l'applicazione delle disposizioni in materia
di  rimpatrio  di cui all'art. 14 del citato decreto-legge n. 350 del
2001.
    2.  Ai  fini  del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1,
gli  interessati  presentano  richiesta  scritta agli intermediari ai
quali   e'  stata  presentata  la  dichiarazione  riservata  relativa
all'operazione  di  regolarizzazione,  conferendo  agli  intermediari
stessi  l'incarico  di  ricevere  in  deposito  il  denaro e le altre
attivita'  finanziarie  provenienti  dall'estero.  Nel caso in cui il
rimpatrio  avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a
cui  e'  stata  presentata  la  dichiarazione riservata, una copia di
quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.
    3.  Se  l'importo  totale  del  denaro  e  delle  altre attivita'
finanziarie  rimpatriati  ai  sensi del comma 1 e' superiore a quello
risultante  dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia
di  rimpatrio  di cui all'art. 14 del citato decreto-legge n. 350 del
2001   si   applicano   limitatamente  all'ammontare  indicato  nella
dichiarazione  riservata.  All'eventuale eccedenza le disposizioni in
materia  di  rimpatrio di cui all'art. 14 del citato decreto-legge n.
350  del  2001  si  applicano a condizione che i soggetti interessati
attestino  che  si  tratta di redditi relativi al denaro e alle altre
attivita'  finanziarie  trasferiti  in Italia, percepiti dopo la data
del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'art. 14,
comma  8,  del  citato  decreto-legge  n. 350 del 2001. Sono altresi'
applicabili  le  disposizioni di cui all'art. 1, commi 2-bis e 2-ter,
primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo
totale  del denaro e delle altre attivita' finanziarie rimpatriati e'
inferiore  a  quello  risultante  dalla  dichiarazione  riservata, le
disposizioni  in  materia  di rimpatrio di cui all'art. 14 del citato
decreto-legge   n.   350   del  2001  si  applicano  con  riferimento
all'ammontare trasferito in Italia.
    4.  Relativamente  alle operazioni di rimpatrio di cui al comma 1
effettuate  dopo  il 31 luglio 2003 e' dovuta una somma pari allo 0,5
per cento del denaro e delle altre attivita' finanziarie rimpatriati.
Gli  intermediari  ai  quali  e'  conferito l'incarico di ricevere in
deposito  il denaro e le altre attivita' finanziarie versano la somma
dello  0,5  per  cento secondo le disposizioni contenute nel capo III
del   decreto   legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  senza  effettuare la compensazione di cui all'art. 17
dello stesso decreto, entro il 16 del mese successivo a quello in cui
il  denaro  e  le altre attivita' finanziarie sono stati rimpatriati,
trattenendone   l'importo   dal   denaro   rimpatriato,  ovvero,  ove
l'interessato  non fornisca direttamente la provvista corrispondente,
effettuando i disinvestimenti necessari.
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  7  del  decreto legislativo
21 novembre 1997 n. 461:
    «Art.  7.  -  (Imposta  sostitutiva  sul risultato maturato delle
gestioni  individuali  di  portafoglio).  -  1.  I soggetti che hanno
conferito  a  un  soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo
23 luglio  1996,  n.  415,  l'incarico  di gestire masse patrimoniali
costituite  da  somme  di  denaro  o  beni  non relativi all'impresa,
possono  optare,  con riferimento ai redditi di capitale e diversi di
cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies),
del  testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente   della   Repubblica   22 dicembre   1986,  n.  917,  come
modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1,
del   presente   decreto,  che  concorrono  alla  determinazione  del
risultato  della  gestione  ai  sensi del comma 4, per l'applicazione
dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo.
    2.  Il  contribuente  puo' optare per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva   mediante   comunicazione   sottoscritta  rilasciata  al
soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei
rapporti  in  essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta.
L'opzione  ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata
solo  entro  la  scadenza  di ciascun anno solare, con effetto per il
periodo  d'imposta  successivo.  Con  uno o piu' decreti del Ministro
delle  finanze,  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta
giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,  sono
stabilite  le  modalita'  per l'esercizio e la revoca dell'opzione di
cui al presente articolo.
    3.  Qualora  sia  stata  esercitata l'opzione di cui al comma 2 i
redditi  che  concorrono  a  formare  il  risultato  della  gestione,
determinati  secondo  i  criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  non sono
soggetti alle imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di
cui  al  comma  2 all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle
attivita'  finanziarie  comprese nella massa patrimoniale affidata in
gestione non si applicano:
      a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;
      b) la  ritenuta  prevista  dal comma 2 dell'art. 26 del decreto
del  Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli
interessi  ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione
che  la  giacenza  media  annua  non  sia  superiore  al  5 per cento
dell'attivo  medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto
diverso   dal  gestore  quest'ultimo  attesta  la  sussistenza  delle
condizioni ivi indicate per ciascun mandante;
      c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis
dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973;
      d) le  ritenute  previste  dai  commi  1  e  4 dell'art. 27 del
medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti
dalle  partecipazioni  in  societa'  estere  non negoziate in mercati
regolamentati;
      e) la  ritenuta  prevista  dal  comma  1 dell'art. 10-ter della
legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art. 8, comma 5.
    4.  Il  risultato  maturato della gestione e' soggetto ad imposta
sostitutiva  delle  imposte  sui redditi con l'aliquota del 12,50 per
cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore
del  patrimonio  gestito  al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta  sostitutiva,  aumentato  dei  prelievi  e  diminuito di
conferimenti  effettuati  nell'anno, i redditi maturati nel periodo e
soggetti  a  ritenuta,  i redditi che concorrono a formare il reddito
complessivo  del  contribuente,  i  redditi  esenti  o  comunque  non
soggetti  ad  imposta  maturati  nel periodo, i proventi derivanti da
quote  di  organismi  di  investimento  collettivo mobiliare soggetti
all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonche' da fondi
comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994,
n.  86,  ed  il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il
risultato  e'  computato  al  netto  degli  oneri e delle commissioni
relative al patrimonio gestito.
    5.  La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine
di   ciascun  periodo  d'imposta  e'  effettuata  secondo  i  criteri
stabiliti  dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le
societa'  e  la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio
1996,  n.  415.  Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni,
certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui
valore  complessivo  medio  annuo  sia  superiore  al  10  per  cento
dell'attivo  medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore
normale,  ferma  restando  la  facolta'  del contribuente di revocare
l'opzione  limitatamente  ai  predetti titoli, quote, partecipazioni,
certificati  o  rapporti.  Con  uno o piu' decreti del Ministro delle
finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa,
sono  stabilite  le  modalita' e i criteri di attuazione del presente
comma.
    6.  Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso
d'anno,  in  luogo  del  patrimonio all'inizio dell'anno si assume il
patrimonio  alla  data  di  stipula del contratto ovvero in luogo del
patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura
del contratto.
    7.  Il  conferimento  di titoli, quote, certificati o rapporti in
una  gestione  per  la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al
comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore
applica  le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia
nel  caso  di conferimento di strumenti finanziari che formavano gia'
oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata
l'opzione  di  cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento
il  valore  assegnato  ai  medesimi  ai fini della determinazione del
patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel
caso  di  conferimento  di strumenti finanziari per i quali sia stata
esercitata  l'opzione  di  cui  all'art.  6, si assume quale costo il
valore,  determinato  agli  effetti dell'applicazione del comma 6 del
citato articolo.
    8.  Nel  caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e
rapporti  o  di  loro  trasferimento  ad altro deposito o rapporto di
custodia,  amministrazione o gestione di cui all'art. 6 ed al comma 1
del  presente  articolo,  salvo che il trasferimento non sia avvenuto
per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di
cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato
della  gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e'
considerato  il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando
i criteri di valutazione previsti al comma 5.
    9.  Nelle  ipotesi  di  cui al comma 8, ai fini del calcolo della
plusvalenza,  reddito,  minusvalenza  o  perdita  relativi ai titoli,
quote,  certificati,  valute  e rapporti prelevati o trasferiti o con
riferimento  ai  quali  sia  stata  revocata  l'opzione, si assume il
valore  dei  titoli,  quote,  certificati,  valute  e rapporti che ha
concorso  a  determinare  il risultato della gestione assoggettato ad
imposta  ai  sensi  del  medesimo  comma. In tali ipotesi il soggetto
gestore  rilascia  al  mandante  apposita  certificazione dalla quale
risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti.
    10.  Se  in  un  anno il risultato della gestione e' negativo, il
corrispondente  importo  e'  computato  in  diminuzione del risultato
della  gestione  dei  periodi  d'imposta  successivi  ma non oltre il
quarto per l'intero importo che trova capienza in essi.
    11.  L'imposta  sostitutiva  di  cui  al comma 4 e' prelevata dal
soggetto  gestore  ed  e' versata al concessionario della riscossione
ovvero  alla  sezione  di  tesoreria provinciale dello Stato entro il
16 febbraio  di  ciascun  anno  ovvero entro il sedicesimo giorno del
secondo  mese successivo a quello in cui e' stato revocato il mandato
di  gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al
regolamento  di  gestione,  i disinvestimenti necessari al versamento
dell'imposta,  salvo che il contribuente non fornisca direttamente le
somme  corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale
l'imposta  stessa  e'  versata;  nelle ipotesi previste al comma 8 il
soggetto  gestore puo' sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino
a  che  non  ottenga  dal  contribuente  provvista  per il versamento
dell'imposta dovuta.
    12.  Contestualmente  alla  presentazione della dichiarazione dei
redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa
alle  imposte  prelevate  sul  complesso  delle  gestioni. I soggetti
diversi  dalle  societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere
a)  e  d)  del  testo  unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917
presentano  la  predetta dichiarazione entro il termine stabilito per
la  presentazione  della  dichiarazione  dei  sostituti d'imposta. Le
modalita'  di  effettuazione  dei versamenti e la presentazione della
dichiarazione  prevista  nel  presente  comma sono disciplinate dalle
disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600 e n. 602.
    13.  Nel  caso in cui alla conclusione del contratto il risultato
della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante
apposita  certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in
diminuzione  ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle
imposte  sui  redditi,  approvato  con  decreto  del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, come sostituito dall'art. 4,
comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi
o  rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6
e  al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata
l'opzione  di  cui  alle  medesime disposizioni, ai sensi del comma 5
dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo
del  periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile
in  diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il
risultato negativo e' maturato.
    14.  L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde
effetto,   qualora   le   percentuali   di   diritti  di  voto  o  di
partecipazione  rappresentate  dalle partecipazioni, titoli o diritti
complessivamente  posseduti  dal  contribuente, anche nell'ambito dei
rapporti  di  cui  al  comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle
indicate  nella  lettera  c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, come sostituita dall'art. 3,
comma  1, lettera a). Se il superamento delle percentuali e' avvenuto
successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei
redditi  da  assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1
dell'art.  5  si  applica  il  comma 9.  Il  contribuente comunica ai
soggetti  di  cui  al  comma 1 il superamento delle percentuali entro
quindici  giorni  dalla  data  in  cui sia avvenuto o, se precedente,
all'atto  della  prima  cessione,  ogniqualvolta tali soggetti, sulla
base  dei  dati  e  delle informazioni in loro possesso, non siano in
grado  di  verificare  il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione  o  di  omessa  comunicazione  si  applica  a carico del
contribuente  la  sanzione  amministrativa  dal  2 al 4 per cento del
valore  delle  partecipazioni,  titoli  o diritti posseduti alla data
della violazione.
    15. (Comma soppresso)
    16.  Per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione, le
sanzioni,   i  rimborsi  e  il  contenzioso  in  materia  di  imposta
sostitutiva  si  applicano  le  disposizioni  previste  in materia di
imposte sui redditi.
    17. Con il decreto di approvazione dei modelli cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e'
approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.».
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del  decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461:
    «Art.  6  (Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su
ciascuna  plusvalenza  o  altro  reddito diverso realizzato). - 1. Il
contribuente  ha  facolta'  di optare per l'applicazione dell'imposta
sostitutiva   di   cui  all'art.  5  su  ciascuna  delle  plusvalenze
realizzate  ai  sensi  delle  lettere  c-bis)  e  c-ter)  del comma 1
dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come  modificato  dall'art.  3,  comma  1,  con  esclusione di quelle
relative  a  depositi  in  valuta, a condizione che i titoli, quote o
certificati  siano  in  custodia o in amministrazione presso banche e
societa' di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in
appositi  decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione  economica, di concerto con il Ministro delle finanze.
Per  le  plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute
estere  ai  sensi della predetta lettera c-ter) del comma 1 dell'art.
81  del  testo  unico  n.  917  del 1986, nonche' per i differenziali
positivi  e  gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui
alla lettera c-quater) del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e
le  cessioni  di  cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1,
l'opzione puo' essere esercitata sempreche' intervengano nei predetti
rapporti   o   cessioni,   come  intermediari  professionali  o  come
controparti,  i soggetti indicati nel precedente periodo del presente
comma,   con   cui   siano   intrattenuti   rapporti   di   custodia,
amministrazione, deposito.
    2.  L'opzione  di  cui al comma 1 e' esercitata con comunicazione
sottoscritta   contestualmente   al   conferimento   dell'incarico  e
dell'apertura  del  deposito  o  conto  corrente o, per i rapporti in
essere,   anteriormente  all'inizio  del  periodo  d'imposta;  per  i
rapporti  di  cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81 del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  e  per i
rapporti  e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo
comma  1  dell'art.  81,  del  testo  unico  n.  917  del  1986, come
modificato  dall'art.  3,  comma  1, l'opzione puo' essere esercitata
anche  all'atto  della  conclusione  del  primo contratto nel periodo
d'imposta   da  cui  l'intervento  dell'intermediario  trae  origine.
L'opzione  ha  effetto  per  tutto il periodo d'imposta e puo' essere
revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il
periodo  d'imposta  successivo.  Con  uno o piu' decreti del Ministro
delle  finanze,  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta
giorni  dalla  pubblicazione  del presente decreto, sono stabilite le
modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente
articolo.  Per  i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui
al  comma 1  e'  applicata  dagli  intermediari, anche in mancanza di
esercizio   dell'opzione,  salva  la  facolta'  del  contribuente  di
rinunciare   a   tale  regime  con  effetto  dalla  prima  operazione
successiva.  La  predetta rinuncia puo' essere esercitata anche dagli
intermediari  non  residenti  relativamente  ai rapporti di custodia,
amministrazione  e  deposito  ad  essi  intestati  e  sui quali siano
detenute attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari
non  residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione
di  cui  all'art. 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno
degli intermediari di cui al comma 1.
    3.  I  soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva
di  cui  all'art. 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o
provento  percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano
in   possesso   dei   dati   e   delle  informazioni  necessarie  per
l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  al  comma 1 sulle
plusvalenze  e  gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al
contribuente,  anteriormente  all'effettuazione  delle operazioni; il
contribuente   comunica   al  soggetto  incaricato  dell'applicazione
dell'imposta  i  dati e le informazioni richieste, consegnando, anche
in   copia,   la   relativa   documentazione,  o,  in  mancanza,  una
dichiarazione   sostitutiva   in  cui  attesti  i  predetti  dati  ed
informazioni.  I  soggetti  di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione
delle  operazioni  a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a
che   non   ottengono   i   dati   e   le   informazioni   necessarie
all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il
recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura
inferiore  e' effettuato esclusivamente a carico del contribuente con
applicazione  della sanzione amministrativa dal cento al duecento per
cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta.
    4.  Per  l'applicazione  dell'imposta  su  ciascuna  plusvalenza,
differenziale   positivo   o   provento  realizzato,  escluse  quelle
realizzate  mediante  la  cessione  a  termine  di  valute  estere, i
soggetti  di cui al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli, quote,
certificati  o  rapporti  appartenenti a categorie omogenee, assumono
come  costo  o  valore  di acquisto il costo o valore medio ponderato
relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati
o rapporti.
    5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali
negativi  i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a
loro  concorrenza,  l'importo  delle predette minusvalenze, perdite o
differenziali  negativi  dalle  plusvalenze, differenziali positivi o
proventi  realizzati  nelle  successive  operazioni  poste  in essere
nell'ambito  del  medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e
nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione
o  sia  chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito le
minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati
in  deduzione,  non  oltre  il  quarto periodo d'imposta successivo a
quello  del  realizzo,  dalle  plusvalenze,  proventi e differenziali
positivi  realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1,
intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di
provenienza,  ovvero  portate  in  deduzione  ai  sensi  del  comma 4
dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come  modificato  dall'art.  4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1
rilasciano   al  contribuente  apposita  certificazione  dalla  quale
risultino  i  dati  e  le  informazioni  necessarie  a  consentire la
deduzione   delle  predette  minusvalenze,  perdite  o  differenziali
negativi.
    6.  Agli  effetti  del  presente articolo si considera cessione a
titolo  oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati
o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione
di  cui  al  medesimo  comma,  intestati  a  soggetti  diversi  dagli
intestatari  del  rapporto  di provenienza, nonche' ad un rapporto di
gestione  di  cui  all'art.  7,  salvo  che  il trasferimento non sia
avvenuto  per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il
provento,   la   minusvalenza   o   perdita  realizzate  mediante  il
trasferimento  sono  determinate con riferimento al valore, calcolato
secondo  i  criteri  previsti  dal comma 5 dell'art. 7, alla data del
trasferimento,  dei  titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti
ed  i  soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta,
possono  sospendere  l'esecuzione  delle  operazioni  fino  a che non
ottengano  dal  contribuente provvista per il versamento dell'imposta
dovuta.  Nelle  ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al
comma  1  rilasciano  al  contribuente  apposita certificazione dalla
quale  risulti  il  valore  dei titoli, quote, certificati o rapporti
trasferiti.
    7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti
di  cui  al  comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o
amministrazione,  intestati  agli  stessi  soggetti  intestatari  dei
rapporti  di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al
comma  2,  per  il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o
perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al
precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi
dei  commi  3  e  4  e si applica il comma 12, sulla base di apposita
certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1.
    8.  L'opzione  non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde
effetto,   qualora   le   percentuali   di   diritti  di  voto  o  di
partecipazione  rappresentate  dalle partecipazioni, titoli o diritti
complessivamente  posseduti  dal  contribuente, anche nell'ambito dei
rapporti  di  cui  al  comma 1 o all'art. 7, siano superiori a quelle
indicate  nella  lettera  c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917, come modificato dall'art. 3,
comma   1.   Se   il   superamento   delle  percentuali  e'  avvenuto
successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei
redditi  da  assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1
dell'art.  5  si  applica  il  comma  7.  Il contribuente comunica ai
soggetti  di  cui  al  comma 1 il superamento delle percentuali entro
quindici  giorni  dalla  data  in  cui sia avvenuto o, se precedente,
all'atto  della  prima  cessione,  ogniqualvolta tali soggetti, sulla
base  dei  dati  e  delle informazioni in loro possesso, non siano in
grado  di  verificare  il superamento. Nel caso di indebito esercizio
dell'opzione  o  di  omessa  comunicazione  si  applica  la  sanzione
amministrativa  dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni,
titoli o diritti posseduti alla data della violazione.
    9.  I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto
dell'imposta   dovuta   dal   contribuente  al  concessionario  della
riscossione  ovvero  alla  sezione  di tesoreria provinciale entro il
quindicesimo  giorno  del  secondo mese successivo a quello in cui e'
stata   applicata,   trattenendone   l'importo   su  ciascun  reddito
realizzato   o   ricevendone   provvista  dal  contribuente.  Per  le
operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad
operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera
effettuata,  ai fini del versamento, entro il termine previsto per le
relative  liquidazioni.  I  soggetti  di cui al comma 1 rilasciano al
contribuente  una  attestazione dei versamenti entro il mese di marzo
dell'anno  successivo  ovvero  entro  12 giorni dalla richiesta degli
interessati.
    10.  I  soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione
finanziaria  entro  il  termine  stabilito per la presentazione della
dichiarazione  dei  sostituti  d'imposta dal quarto comma dell'art. 9
del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi
e   quello  delle  imposte  sostitutive  applicate  nell'anno  solare
precedente.  Con  il  decreto  di  approvazione  dei  modelli  di cui
all'art.  8  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973,  n.  600,  sono stabilite le modalita' di effettuazione di tale
comunicazione.
    11.  Per  la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione, le
sanzioni,   i  rimborsi  e  il  contenzioso  in  materia  di  imposta
sostitutiva  si  applicano  le  disposizioni  previste  in materia di
imposte sui redditi».