Art. 2. Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 1. Negli articoli 6 e 6-bis del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, le parole: «30 giugno 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2003»; nel medesimo art. 6-bis, nonche' nell'articolo 6-quater dello stesso decreto-legge n. 282 del 2002, le parole: «16 aprile 2003», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2003». 2. Nell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 282 del 2002 al comma 1, lettera a), le parole: «4 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 per cento» e il comma 6 e' abrogato. 3. (Soppresso). (( 3-bis. Sui redditi derivanti dalle attivita' rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, e' applicata anche dagli intermediari indicati nell'articolo 6 del medesimo decreto legislativo cui sia conferito l'incarico di custodia, amministrazione, deposito delle attivita' rimpatriate. L'opzione prevista dall'articolo 7, comma 2, del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, se non e' esercitata dagli interessati contestualmente alla presentazione della dichiarazione riservata, deve essere esercitata mediante comunicazione sottoscritta rilasciata all'intermediario entro il termine del 30 settembre 2003. Per il calcolo, il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, il rimborso ed il contenzioso dell'imposta sostitutiva si applicano le disposizioni del citato articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.)) Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 6. - (Emersione di attivita' detenute all'estero) - 1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' dell'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate fino al 30 settembre 2003, relativamente ad attivita' detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001, fatte salve le disposizioni che seguono: a) la somma da versare e' pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma e' effettuato in denaro ed e' conseguentemente esclusa la facolta' di corrisponderla nelle forme previste dall'art. 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001; b) per la determinazione del controvalore in euro delle attivita' finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati si applica il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001; c) il modello di dichiarazione riservata e' approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; d) relativamente alle attivita' oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonche' per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'art. 3 del predetto decreto-legge; e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' finanziarie rimpatriate percepiti dal 31 dicembre 2001 e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'art. 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi cosi' determinati l'intermediario, al quale e' presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si e' perfezionata l'operazione di rimpatrio; f) nella dichiarazione riservata di cui alla lettera c), gli interessati devono attestare che le attivita' oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione di cui all'art. 19, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applica con riferimento alla data del 31 dicembre 2001. 2. All'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi». 3. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente: «3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i provvedimenti di cui all'art. 7, comma 1.». 4. Il comma 4-bis dell'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente: «4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'art. 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 7, comma 1.». 5. Il comma 1, dell'art. 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente: «1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalita' per l'adempimento degli obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi. 6. (Abrogato)». - Si riporta il testo dell'art. 6-bis del decreto legge 24 dicembre 2002, n. 282, come modificato dalla legge qui pubblicata: «Art. 6-bis (Attivita' regolarizzate e successivamente rimpatriate) - 1. Il denaro e le altre attivita' finanziarie, gia' oggetto di regolarizzazione nel periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere trasferiti in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata, ma non oltre il 30 settembre 2003, con l'applicazione delle disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'art. 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001. 2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1, gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali e' stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attivita' finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui e' stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente. 3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attivita' finanziarie rimpatriati ai sensi del comma 1 e' superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'art. 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'art. 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro e alle altre attivita' finanziarie trasferiti in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'art. 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001. Sono altresi' applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attivita' finanziarie rimpatriati e' inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'art. 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia. 4. Relativamente alle operazioni di rimpatrio di cui al comma 1 effettuate dopo il 31 luglio 2003 e' dovuta una somma pari allo 0,5 per cento del denaro e delle altre attivita' finanziarie rimpatriati. Gli intermediari ai quali e' conferito l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attivita' finanziarie versano la somma dello 0,5 per cento secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all'art. 17 dello stesso decreto, entro il 16 del mese successivo a quello in cui il denaro e le altre attivita' finanziarie sono stati rimpatriati, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari. - Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997 n. 461: «Art. 7. - (Imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio). - 1. I soggetti che hanno conferito a un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, l'incarico di gestire masse patrimoniali costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, possono optare, con riferimento ai redditi di capitale e diversi di cui agli articoli 41 e 81, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 3, e 3, comma 1, del presente decreto, che concorrono alla determinazione del risultato della gestione ai sensi del comma 4, per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al presente articolo. 2. Il contribuente puo' optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva mediante comunicazione sottoscritta rilasciata al soggetto gestore all'atto della stipula del contratto e, nel caso dei rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta. L'opzione ha effetto per il periodo d'imposta e puo' essere revocata solo entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. 3. Qualora sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 i redditi che concorrono a formare il risultato della gestione, determinati secondo i criteri stabiliti dagli articoli 42 e 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono soggetti alle imposte sui redditi, nonche' all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 all'art. 5. Sui redditi di capitale derivanti dalle attivita' finanziarie comprese nella massa patrimoniale affidata in gestione non si applicano: a) l'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1 e 1-bis del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; b) la ritenuta prevista dal comma 2 dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi ed altri proventi dei conti correnti bancari, a condizione che la giacenza media annua non sia superiore al 5 per cento dell'attivo medio gestito; qualora la banca depositaria sia soggetto diverso dal gestore quest'ultimo attesta la sussistenza delle condizioni ivi indicate per ciascun mandante; c) le ritenute del 12,50 per cento previste dai commi 3 e 3-bis dell'art. 26 del predetto decreto n. 600 del 1973; d) le ritenute previste dai commi 1 e 4 dell'art. 27 del medesimo decreto, con esclusione delle ritenute sugli utili derivanti dalle partecipazioni in societa' estere non negoziate in mercati regolamentati; e) la ritenuta prevista dal comma 1 dell'art. 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, come modificato dall'art. 8, comma 5. 4. Il risultato maturato della gestione e' soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50 per cento. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio gestito al termine di ciascun anno solare, al lordo dell'imposta sostitutiva, aumentato dei prelievi e diminuito di conferimenti effettuati nell'anno, i redditi maturati nel periodo e soggetti a ritenuta, i redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, i redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta maturati nel periodo, i proventi derivanti da quote di organismi di investimento collettivo mobiliare soggetti all'imposta sostitutiva di cui al successivo art. 8, nonche' da fondi comuni di investimento immobiliare di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, ed il valore del patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il risultato e' computato al netto degli oneri e delle commissioni relative al patrimonio gestito. 5. La valutazione del patrimonio gestito all'inizio ed alla fine di ciascun periodo d'imposta e' effettuata secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa in attuazione del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Tuttavia nel caso dei titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti non negoziati in mercati regolamentati, il cui valore complessivo medio annuo sia superiore al 10 per cento dell'attivo medio gestito, essi sono valutati secondo il loro valore normale, ferma restando la facolta' del contribuente di revocare l'opzione limitatamente ai predetti titoli, quote, partecipazioni, certificati o rapporti. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa, sono stabilite le modalita' e i criteri di attuazione del presente comma. 6. Nel caso di contratti di gestione avviati o conclusi in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il patrimonio alla data di stipula del contratto ovvero in luogo del patrimonio al termine dell'anno si assume il patrimonio alla chiusura del contratto. 7. Il conferimento di titoli, quote, certificati o rapporti in una gestione per la quale sia stata esercitata l'opzione di cui al comma 2 si considera cessione a titolo oneroso ed il soggetto gestore applica le disposizioni dei commi 5, 6, 9 e 12 dell'art. 6. Tuttavia nel caso di conferimento di strumenti finanziari che formavano gia' oggetto di un contratto di gestione per il quale era stata esercitata l'opzione di cui al comma 2, si assume quale valore di conferimento il valore assegnato ai medesimi ai fini della determinazione del patrimonio alla conclusione del precedente contratto di gestione; nel caso di conferimento di strumenti finanziari per i quali sia stata esercitata l'opzione di cui all'art. 6, si assume quale costo il valore, determinato agli effetti dell'applicazione del comma 6 del citato articolo. 8. Nel caso di prelievo di titoli, quote, valute, certificati e rapporti o di loro trasferimento ad altro deposito o rapporto di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 ed al comma 1 del presente articolo, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o per donazione, e comunque di revoca dell'opzione di cui al precedente comma 2, ai fini della determinazione del risultato della gestione nel periodo in cui gli stessi sono stati eseguiti, e' considerato il valore dei medesimi il giorno del prelievo, adottando i criteri di valutazione previsti al comma 5. 9. Nelle ipotesi di cui al comma 8, ai fini del calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita relativi ai titoli, quote, certificati, valute e rapporti prelevati o trasferiti o con riferimento ai quali sia stata revocata l'opzione, si assume il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti che ha concorso a determinare il risultato della gestione assoggettato ad imposta ai sensi del medesimo comma. In tali ipotesi il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati, valute e rapporti. 10. Se in un anno il risultato della gestione e' negativo, il corrispondente importo e' computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. 11. L'imposta sostitutiva di cui al comma 4 e' prelevata dal soggetto gestore ed e' versata al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato entro il 16 febbraio di ciascun anno ovvero entro il sedicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stato revocato il mandato di gestione. Il soggetto gestore puo' effettuare, anche in deroga al regolamento di gestione, i disinvestimenti necessari al versamento dell'imposta, salvo che il contribuente non fornisca direttamente le somme corrispondenti entro il quindicesimo giorno del mese nel quale l'imposta stessa e' versata; nelle ipotesi previste al comma 8 il soggetto gestore puo' sospendere l'esecuzione delle prestazioni fino a che non ottenga dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. 12. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi propri il soggetto gestore presenta la dichiarazione relativa alle imposte prelevate sul complesso delle gestioni. I soggetti diversi dalle societa' ed enti di cui all'art. 87, comma 1, lettere a) e d) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 presentano la predetta dichiarazione entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Le modalita' di effettuazione dei versamenti e la presentazione della dichiarazione prevista nel presente comma sono disciplinate dalle disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e n. 602. 13. Nel caso in cui alla conclusione del contratto il risultato della gestione sia negativo, il soggetto gestore rilascia al mandante apposita certificazione dalla quale risulti l'importo computabile in diminuzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera b), o, nel caso di esistenza od apertura di depositi o rapporti di custodia, amministrazione o gestione di cui all'art. 6 e al comma 1, intestati al contribuente e per i quali sia esercitata l'opzione di cui alle medesime disposizioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 o del comma 10 del presente articolo. Ai fini del computo del periodo temporale entro cui il risultato negativo e' computabile in diminuzione si tiene conto di ciascun periodo d'imposta in cui il risultato negativo e' maturato. 14. L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 6, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituita dall'art. 3, comma 1, lettera a). Se il superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 9. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica a carico del contribuente la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione. 15. (Comma soppresso) 16. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi. 17. Con il decreto di approvazione dei modelli cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' approvato il modello di dichiarazione di cui al comma 12.». - Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461: «Art. 6 (Opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso realizzato). - 1. Il contribuente ha facolta' di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna delle plusvalenze realizzate ai sensi delle lettere c-bis) e c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1, con esclusione di quelle relative a depositi in valuta, a condizione che i titoli, quote o certificati siano in custodia o in amministrazione presso banche e societa' di intermediazione mobiliare e altri soggetti individuati in appositi decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze. Per le plusvalenze realizzate mediante cessione a termine di valute estere ai sensi della predetta lettera c-ter) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico n. 917 del 1986, nonche' per i differenziali positivi e gli altri proventi realizzati mediante i rapporti di cui alla lettera c-quater) del citato comma 1 dell'art. 81 o i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) dello stesso comma 1, l'opzione puo' essere esercitata sempreche' intervengano nei predetti rapporti o cessioni, come intermediari professionali o come controparti, i soggetti indicati nel precedente periodo del presente comma, con cui siano intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito. 2. L'opzione di cui al comma 1 e' esercitata con comunicazione sottoscritta contestualmente al conferimento dell'incarico e dell'apertura del deposito o conto corrente o, per i rapporti in essere, anteriormente all'inizio del periodo d'imposta; per i rapporti di cui alla lettera c-quater) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i rapporti e le cessioni di cui alla lettera c-quinquies) del medesimo comma 1 dell'art. 81, del testo unico n. 917 del 1986, come modificato dall'art. 3, comma 1, l'opzione puo' essere esercitata anche all'atto della conclusione del primo contratto nel periodo d'imposta da cui l'intervento dell'intermediario trae origine. L'opzione ha effetto per tutto il periodo d'imposta e puo' essere revocata entro la scadenza di ciascun anno solare, con effetto per il periodo d'imposta successivo. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'esercizio e la revoca dell'opzione di cui al presente articolo. Per i soggetti non residenti l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' applicata dagli intermediari, anche in mancanza di esercizio dell'opzione, salva la facolta' del contribuente di rinunciare a tale regime con effetto dalla prima operazione successiva. La predetta rinuncia puo' essere esercitata anche dagli intermediari non residenti relativamente ai rapporti di custodia, amministrazione e deposito ad essi intestati e sui quali siano detenute attivita' finanziarie di terzi; in tal caso gli intermediari non residenti sono tenuti ad assolvere gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 10 e nominano quale rappresentante a detti fini uno degli intermediari di cui al comma 1. 3. I soggetti di cui al comma 1 applicano l'imposta sostitutiva di cui all'art. 5 su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento percepito dal contribuente. Qualora tali soggetti non siano in possesso dei dati e delle informazioni necessarie per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 sulle plusvalenze e gli altri redditi ivi indicati, devono richiederle al contribuente, anteriormente all'effettuazione delle operazioni; il contribuente comunica al soggetto incaricato dell'applicazione dell'imposta i dati e le informazioni richieste, consegnando, anche in copia, la relativa documentazione, o, in mancanza, una dichiarazione sostitutiva in cui attesti i predetti dati ed informazioni. I soggetti di cui al comma 1 sospendono l'esecuzione delle operazioni a cui sono tenuti in relazione al rapporto, fino a che non ottengono i dati e le informazioni necessarie all'applicazione dell'imposta. Nel caso di inesatta comunicazione, il recupero dell'imposta sostitutiva non applicata o applicata in misura inferiore e' effettuato esclusivamente a carico del contribuente con applicazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'ammontare della maggiore imposta sostitutiva dovuta. 4. Per l'applicazione dell'imposta su ciascuna plusvalenza, differenziale positivo o provento realizzato, escluse quelle realizzate mediante la cessione a termine di valute estere, i soggetti di cui al comma 1, nel caso di pluralita' di titoli, quote, certificati o rapporti appartenenti a categorie omogenee, assumono come costo o valore di acquisto il costo o valore medio ponderato relativo a ciascuna categoria dei predetti titoli, quote, certificati o rapporti. 5. Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Qualora sia revocata l'opzione o sia chiuso il rapporto di custodia, amministrazione o deposito le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione, non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo, dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto di cui al comma 1, intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero portate in deduzione ai sensi del comma 4 dell'art. 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 4, comma 1. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risultino i dati e le informazioni necessarie a consentire la deduzione delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi. 6. Agli effetti del presente articolo si considera cessione a titolo oneroso anche il trasferimento dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 a rapporti di custodia o amministrazione di cui al medesimo comma, intestati a soggetti diversi dagli intestatari del rapporto di provenienza, nonche' ad un rapporto di gestione di cui all'art. 7, salvo che il trasferimento non sia avvenuto per successione o donazione. In tal caso la plusvalenza, il provento, la minusvalenza o perdita realizzate mediante il trasferimento sono determinate con riferimento al valore, calcolato secondo i criteri previsti dal comma 5 dell'art. 7, alla data del trasferimento, dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti ed i soggetti di cui al comma 1, tenuti al versamento dell'imposta, possono sospendere l'esecuzione delle operazioni fino a che non ottengano dal contribuente provvista per il versamento dell'imposta dovuta. Nelle ipotesi di cui al presente comma i soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente apposita certificazione dalla quale risulti il valore dei titoli, quote, certificati o rapporti trasferiti. 7. Nel caso di prelievo dei titoli, quote, certificati o rapporti di cui al comma 1 o di loro trasferimento a rapporti di custodia o amministrazione, intestati agli stessi soggetti intestatari dei rapporti di provenienza, e comunque di revoca dell'opzione di cui al comma 2, per il calcolo della plusvalenza, reddito, minusvalenza o perdita, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui al precedente articolo, si assume il costo o valore determinati ai sensi dei commi 3 e 4 e si applica il comma 12, sulla base di apposita certificazione rilasciata dai soggetti di cui al comma 1. 8. L'opzione non puo' essere esercitata e, se esercitata, perde effetto, qualora le percentuali di diritti di voto o di partecipazione rappresentate dalle partecipazioni, titoli o diritti complessivamente posseduti dal contribuente, anche nell'ambito dei rapporti di cui al comma 1 o all'art. 7, siano superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 81 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'art. 3, comma 1. Se il superamento delle percentuali e' avvenuto successivamente all'esercizio dell'opzione, per la determinazione dei redditi da assoggettare ad imposta sostitutiva ai sensi del comma 1 dell'art. 5 si applica il comma 7. Il contribuente comunica ai soggetti di cui al comma 1 il superamento delle percentuali entro quindici giorni dalla data in cui sia avvenuto o, se precedente, all'atto della prima cessione, ogniqualvolta tali soggetti, sulla base dei dati e delle informazioni in loro possesso, non siano in grado di verificare il superamento. Nel caso di indebito esercizio dell'opzione o di omessa comunicazione si applica la sanzione amministrativa dal 2 al 4 per cento del valore delle partecipazioni, titoli o diritti posseduti alla data della violazione. 9. I soggetti di cui al comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta dovuta dal contribuente al concessionario della riscossione ovvero alla sezione di tesoreria provinciale entro il quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello in cui e' stata applicata, trattenendone l'importo su ciascun reddito realizzato o ricevendone provvista dal contribuente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati italiani, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni. I soggetti di cui al comma 1 rilasciano al contribuente una attestazione dei versamenti entro il mese di marzo dell'anno successivo ovvero entro 12 giorni dalla richiesta degli interessati. 10. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'amministrazione finanziaria entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dal quarto comma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, l'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri proventi e quello delle imposte sostitutive applicate nell'anno solare precedente. Con il decreto di approvazione dei modelli di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono stabilite le modalita' di effettuazione di tale comunicazione. 11. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi e il contenzioso in materia di imposta sostitutiva si applicano le disposizioni previste in materia di imposte sui redditi».