Art. 3. Compensi per l'attivita' di riscossione 1. Nell'anno 2003, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, e' corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a euro 550 milioni che tiene luogo dell'indennita' fissa e dell'importo variabile previsti dall'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e dell'aggio di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Resta fermo l'aggio, a carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2003, l'importo di cui al comma 1 e' ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti. 3. Gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato decreto-legge n. 138 del 2002, sono corrisposti a titolo definitivo. 4. Nell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «32 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33,6 per cento». (( 5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 e' destinata al finanziamento del «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, come determinato dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2002, n. 289.)) 6. Al maggiore onere derivante dal comma 1, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Riferimenti normativi: - Si riporta il testo del comma 4 lettera a) e b) dell'art. 3 del decreto-legge 8 luglio 2002 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178: «Art. 3 (Potenziamento dell'attivita' di riscossione dei tributi e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione). - 4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli emessi da uffici statali, anche prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, si compone: a) di una indennita' fissa, pari, nei due anni, rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni; b) di un importo variabile, costituito da un aggio, di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento». - Si riporta il testo dell'art 12 della legge 27 dicembre 2002 n. 289: «Art. 12 (Definizione dei carichi di ruolo pregressi). - 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento: a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo iscritto a ruolo; b) delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso. 2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facolta' attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo e' versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento. 2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea. 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e' approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalita' di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione». - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112: «Art. 17 (Remunerazione del servizio). - 1. L'attivita' dei concessionari viene remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo riscosse; l'aggio e' pari ad una percentuale di tali somme da determinarsi, per ogni biennio, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento, sulla base dei seguenti criteri: a) costo normalizzato, pari al costo medio unitario del sistema, rapportato al carico dei ruoli calcolato senza tener conto del venti per cento dei concessionari aventi i piu' alti costi e del cinque per cento di quelli aventi i piu' bassi costi; b) situazione sociale ed economica di ciascun ambito, valutata sulla base di indici di sviluppo economico elaborati da organismi istituzionali; c) tempo intercorso tra l'anno di riferimento dell'entrata iscritta a ruolo e quello in cui il concessionario puo' porla in riscossione. 2. L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e' aumentato, per i singoli concessionari, in misura pari ad una percentuale delle maggiori riscossioni conseguite rispetto alla media dell'ultimo biennio rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato, per ambito corrispondente. Tale percentuale e' determinata, anche in modo differenziato per settori, sulla base di fasce di incremento degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1. 3. L'aggio di cui al comma 1 e' a carico del debitore in misura non superiore al 4,65 per cento della somma iscritta a ruolo; la restante parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore. L'aggio a carico del debitore e' dovuto soltanto in caso di mancato pagamento entro la scadenza della cartella di pagamento e la sua misura e' determinata con il decreto previsto dal comma 1. 4. Per i ruoli emessi da uffici statali le modalita' di erogazione dell'aggio previsto dal comma 1 vengono stabilite con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli altri ruoli l'aggio viene trattenuto dal concessionario all'atto del versamento all'ente impositore delle somme riscosse. 5. (Comma abrogato). 5-bis. Per la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate non erariali l'aggio del concessionario e' stabilito, con il decreto di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo servizio e, in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per le altre forme di riscossione mediante ruolo. 6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresi' stabilite le modalita' di erogazione del rimborso stesso. Tale rimborso e' a carico: a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1; b) del debitore, negli altri casi. 7. In caso di delega di riscossione, i compensi, corrisposti dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale fra il delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno sostenuti. 7-bis. In caso di emanazione di un provvedimento dell'ente creditore che riconosce, in tutto o in parte, non dovute le somme iscritte a ruolo, al concessionario spetta un compenso per l'attivita' di esecuzione di tale provvedimento; la misura e le modalita' di erogazione del compenso sono stabilite con il decreto previsto dal comma 6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2. 7-ter. Le spese di notifica della cartella di pagamento sono a carico del debitore nella misura di lire seimila; tale importo puo' essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze». - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79: «Art. 9 (Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione). - 1. I concessionari della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno, versano il 33,6 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo. 2. Con decreto ministeriale, emanato annualmente, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento, nonche' ogni altra disposizione attuativa del presente articolo. 3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. 4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437: «Art. 4 (Interventi concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di fondi presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata annualmente la somma occorrente in apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. [Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro studi ed esperienze ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la competente sezione di tesoreria provinciale con imputazione in uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato quando cessino o diminuiscano le necessita' dell'accreditamento e, in ogni caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario]. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente comma e' fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a stabilire, con decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'interno e sottoposto al visto di registrazione della Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo. 2. Fatto salvo quanto previsto per i servizi antincendi aeroportuali dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, fino all'emanazione del regolamento di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti o da eseguirsi ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, relative ai soli servizi previsti dall'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della citata legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni, assumono carattere di definitivita' e non danno luogo a conguagli. 3. Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai sensi del penultimo comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme tecniche organiche e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi di spettacolo e intrattenimento individuati dallo stesso Ministro dell'interno. Entro lo stesso termine il Ministro dell'interno provvede, altresi', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad emanare la disciplina organica dei servizi di vigilanza da realizzarsi all'interno delle attivita' di spettacolo e dei compiti ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Il termine per l'emanazione del regolamento relativo al procedimento di certificazione di prevenzione incendi, di cui all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di detto regolamento a norma dell'art. 2, comma 7, della medesima legge, e' consentita la prosecuzione dell'attivita' a coloro che hanno ottenuto il nulla-osta provvisorio di prevenzione incendi ai sensi della legge 7 dicembre 1984, n. 818, con validita', per effetto dell'art. 22 della legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno 1994, nonche' a coloro che, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158, hanno presentato l'istanza completa delle prescritte certificazioni e documentazioni. 5. Nel termine di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, i comandi provinciali dei vigili del fuoco dovranno completare l'esame delle istanze presentate ai sensi dell'art. 11 della legge 20 maggio 1991, n. 158. 5-bis. Fino alla emanazione delle norme di cui al comma 3 sono prorogati i termini previsti per legge o per disposizione amministrativa per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme di sicurezza e prevenzione incendi».