Art. 3.
               Compensi per l'attivita' di riscossione

  1.  Nell'anno  2003,  ai concessionari e commissari governativi del
servizio   nazionale   della   riscossione,   e'  corrisposto,  quale
remunerazione  per  il  servizio  svolto,  un importo pari a euro 550
milioni   che   tiene  luogo  dell'indennita'  fissa  e  dell'importo
variabile  previsti  dall'articolo 3,  comma  4, lettere a) e b), del
decreto-legge  8 luglio  2002, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  8 agosto 2002, n. 178, e dell'aggio di cui all'articolo
12,  comma  2,  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289. Resta fermo
l'aggio,  a  carico del debitore, previsto dall'articolo 17, comma 3,
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
  2.  Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
adottare  entro  il  30 luglio  2003,  l'importo di cui al comma 1 e'
ripartito,  per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e
i  commissari  governativi  secondo  la  percentuale con la quale gli
stessi  hanno  usufruito  della  clausola  di  salvaguardia e, per la
restante   quota,   tra  tutti  i  commissari  governativi  e  tra  i
concessionari  per  i  quali  vige l'obbligo della redazione bilingue
degli atti.
  3. Gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo
3,   comma  7,  del  citato  decreto-legge  n.  138  del  2002,  sono
corrisposti a titolo definitivo.
  4.  Nell'articolo  9,  comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 maggio 1997, n.
140,  le parole: «32 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «33,6
per cento».
((  5.  Una  quota,  non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003,
delle  maggiori  entrate  derivanti  dal  comma  4  e'  destinata  al
finanziamento  del  «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437,
come  determinato  dalla  Tabella  C della legge 27 dicembre 2002, n.
289.))
  6.  Al  maggiore onere derivante dal comma 1, pari a 215 milioni di
euro  per  l'anno  2003, si provvede mediante utilizzo di parte delle
maggiori  entrate  recate  dal  comma  4. Il Ministro dell'economia e
delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:
    - Si riporta il testo del comma 4 lettera a) e b) dell'art. 3 del
decreto-legge  8  luglio  2002 n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2002, n. 178:
    «Art.  3 (Potenziamento dell'attivita' di riscossione dei tributi
e sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione).
-  4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei concessionari e dei
commissari  governativi,  per i ruoli emessi da uffici statali, anche
prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46, si compone:
      a) di una indennita' fissa, pari, nei due anni, rispettivamente
a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;
      b) di   un  importo  variabile,  costituito  da  un  aggio,  di
percentuale  pari  a  quella vigente al 31 dicembre 2001, sulle somme
effettivamente  riscosse,  da  erogare  entro  il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento».
    - Si riporta il testo dell'art 12 della legge 27 dicembre 2002 n.
289:
    «Art.  12  (Definizione  dei  carichi  di  ruolo pregressi). - 1.
Relativamente  ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e
affidati  ai  concessionari  del servizio nazionale della riscossione
fino  al  31 dicembre  2000,  i debitori possono estinguere il debito
senza corrispondere gli interessi di mora e con il pagamento:
      a) di  una  somma  pari al 25 per cento dell'importo iscritto a
ruolo;
      b)  delle  somme  dovute al concessionario a titolo di rimborso
per  le  spese  sostenute  per  le  procedure esecutive eventualmente
effettuate dallo stesso.
    2.  Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore
della  presente  disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il
1° gennaio  1997  e  il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i
debitori  di  cui  al  comma  1 che, entro il 16 aprile 2003, possono
sottoscrivere  apposito  atto  con  il  quale dichiarano di avvalersi
della    facolta'   attribuita   dal   citato   comma   1,   versando
contestualmente  almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo
comma 1. Il residuo importo e' versato entro il 16 aprile 2004. Sulle
somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.
    2-bis.  Restano  comunque  dovute per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
    3.  Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate e'
approvato  il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le
modalita'   di   versamento  delle  somme  pagate  dai  debitori,  di
riversamento   in   tesoreria   da   parte   dei   concessionari,  di
rendicontazione  delle  somme  riscosse, di invio dei relativi flussi
informativi   e   di  definizione  dei  rapporti  contabili  connessi
all'operazione».
    -  Si  riporta  il  testo dell'art. 17 del decreto legislativo 13
aprile 1999 n. 112:
    «Art.  17  (Remunerazione  del  servizio).  -  1. L'attivita' dei
concessionari  viene  remunerata  con un aggio sulle somme iscritte a
ruolo  riscosse;  l'aggio e' pari ad una percentuale di tali somme da
determinarsi,  per  ogni  biennio,  con  decreto  del  Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  da  pubblicare  nella  Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre dell'anno precedente il biennio di riferimento,
sulla base dei seguenti criteri:
      a) costo   normalizzato,  pari  al  costo  medio  unitario  del
sistema,  rapportato  al carico dei ruoli calcolato senza tener conto
del  venti per cento dei concessionari aventi i piu' alti costi e del
cinque per cento di quelli aventi i piu' bassi costi;
      b) situazione  sociale ed economica di ciascun ambito, valutata
sulla  base  di  indici  di sviluppo economico elaborati da organismi
istituzionali;
      c)  tempo  intercorso  tra  l'anno  di riferimento dell'entrata
iscritta  a  ruolo  e  quello  in cui il concessionario puo' porla in
riscossione.
    2.  L'aggio, al netto dell'eventuale ribasso, e' aumentato, per i
singoli  concessionari,  in  misura  pari  ad  una  percentuale delle
maggiori  riscossioni  conseguite  rispetto  alla  media  dell'ultimo
biennio  rilevabile per lo stesso ambito o, in caso esso sia variato,
per  ambito corrispondente. Tale percentuale e' determinata, anche in
modo  differenziato  per  settori,  sulla base di fasce di incremento
degli importi riscossi nel decreto previsto dal comma 1.
    3.  L'aggio  di cui al comma 1 e' a carico del debitore in misura
non  superiore  al  4,65  per  cento della somma iscritta a ruolo; la
restante  parte dell'aggio e' a carico dell'ente creditore. L'aggio a
carico  del  debitore e' dovuto soltanto in caso di mancato pagamento
entro  la  scadenza  della  cartella  di pagamento e la sua misura e'
determinata con il decreto previsto dal comma 1.
    4.  Per  i  ruoli  emessi  da  uffici  statali  le  modalita'  di
erogazione  dell'aggio  previsto  dal  comma  1 vengono stabilite con
decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica. Per gli altri
ruoli  l'aggio  viene  trattenuto  dal  concessionario  all'atto  del
versamento all'ente impositore delle somme riscosse.
    5. (Comma abrogato).
    5-bis.  Per  la riscossione spontanea a mezzo ruolo delle entrate
non  erariali l'aggio del concessionario e' stabilito, con il decreto
di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di svolgimento del relativo
servizio  e,  in ogni caso, in misura inferiore a quella prevista per
le altre forme di riscossione mediante ruolo.
    6. Al concessionario spetta il rimborso delle spese relative alle
procedure  esecutive, sulla base di una tabella approvata con decreto
del  Ministero delle finanze, con il quale sono altresi' stabilite le
modalita'  di  erogazione  del  rimborso  stesso.  Tale rimborso e' a
carico:
      a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto
di  provvedimenti  di  sgravio o se il concessionario ha trasmesso la
comunicazione di inesigibilita' di cui all'art. 19, comma 1;
      b) del debitore, negli altri casi.
    7.  In  caso  di  delega  di riscossione, i compensi, corrisposti
dall'ente creditore al delegante, sono ripartiti in via convenzionale
fra  il  delegante ed il delegato in proporzione ai costi da ciascuno
sostenuti.
    7-bis.  In  caso  di  emanazione  di  un  provvedimento dell'ente
creditore  che  riconosce,  in  tutto o in parte, non dovute le somme
iscritte   a   ruolo,   al  concessionario  spetta  un  compenso  per
l'attivita'  di  esecuzione  di  tale  provvedimento;  la misura e le
modalita'  di  erogazione  del compenso sono stabilite con il decreto
previsto  dal  comma  6. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite
non spetta l'aggio di cui ai commi 1 e 2.
    7-ter.  Le  spese  di notifica della cartella di pagamento sono a
carico  del  debitore nella misura di lire seimila; tale importo puo'
essere aggiornato con decreto del Ministero delle finanze».
    -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79:
    «Art.  9 (Obblighi di versamento a carico dei concessionari della
riscossione).  -  1.  I  concessionari  della  riscossione,  entro il
30 dicembre  di  ogni  anno,  versano  il  33,6 per cento delle somme
riscosse   nell'anno   precedente   per  effetto  delle  disposizioni
attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3
della  legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  intese  a  modificare  la
disciplina  dei  servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a
titolo  di  acconto  sulle  riscossioni a decorrere dal primo gennaio
dell'anno successivo.
    2.  Con decreto ministeriale, emanato annualmente, sono stabilite
la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto
riscosso  nell'anno  precedente  dai  servizi autonomi di cassa o dai
concessionari  nei  rispettivi  ambiti  territoriali, le modalita' di
versamento,  nonche'  ogni  altra disposizione attuativa del presente
articolo.
    3.  In  caso  di  mancato  versamento  dell'acconto  nel  termine
previsto  dal  presente articolo, si applicano le disposizioni di cui
agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione,
del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
    4.  Per  il  triennio  1997-1999  l'acconto  di cui al comma 1 e'
determinato   con   il  decreto  di  cui  al  comma  2  in  modo  che
complessivamente  garantisca  maggiori  entrate per il bilancio dello
Stato  pari  a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500
miliardi  e  1.500  miliardi,  rispettivamente,  per  gli anni 1998 e
1999».
    -  Si  riporta  il  testo dell'art. 4 del decreto-legge 28 agosto
1995,  n.  361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
1995, n. 437:
    «Art. 4 (Interventi concernenti il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco).  -  1. Allo scopo di provvedere alle momentanee deficienze di
fondi  presso  i  comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole
centrali  antincendi  ed  il  centro studi ed esperienze, rispetto ai
periodici  accreditamenti sui vari capitoli di spesa, viene stanziata
annualmente  la  somma  occorrente  in apposito capitolo da istituire
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno. [Le somme
accreditate  alle  scuole  centrali  antincendi,  al  centro studi ed
esperienze  ed  ai  comandi  provinciali  dei  vigili del fuoco sullo
stanziamento  di  detto  capitolo  debbono  essere  versate presso la
competente  sezione  di  tesoreria provinciale con imputazione in uno
speciale  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  quando
cessino  o  diminuiscano le necessita' dell'accreditamento e, in ogni
caso,   alla   chiusura   di   ciascun  esercizio  finanziario].  Per
l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al presente
comma  e'  fissato  in lire 40.000 milioni. Il Ministro del tesoro e'
autorizzato  a  stabilire,  con decreto da emanare di concerto con il
Ministro  dell'interno  e  sottoposto al visto di registrazione della
Corte dei conti, i criteri per l'impiego del fondo.
    2.   Fatto   salvo  quanto  previsto  per  i  servizi  antincendi
aeroportuali  dal comma 2 dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n.
384,  fino  all'emanazione  del  regolamento  di  cui  al primo comma
dell'art.  2 della legge 8 agosto 1985, n. 425, i versamenti eseguiti
o  da  eseguirsi  ai sensi dell'art. 6 della legge 26 luglio 1965, n.
966,  e  successive  modificazioni, relative ai soli servizi previsti
dall'art.  2,  primo  comma,  lettere  a)  e  b),  della citata legge
26 luglio   1965,   n.  966,  e  successive  modificazioni,  assumono
carattere di definitivita' e non danno luogo a conguagli.
    3.  Nel  termine  di  centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto, il Ministro dell'interno provvede, ai
sensi  del  penultimo  comma  dell'art. 11 del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, alla emanazione delle norme
tecniche  organiche  e coordinate di prevenzione incendi per i luoghi
di  spettacolo  e  intrattenimento  individuati dallo stesso Ministro
dell'interno.  Entro  lo  stesso  termine  il  Ministro  dell'interno
provvede, altresi', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
ad  emanare  la  disciplina  organica  dei  servizi  di  vigilanza da
realizzarsi  all'interno  delle attivita' di spettacolo e dei compiti
ispettivi affidati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
    4.  Il  termine  per  l'emanazione  del  regolamento  relativo al
procedimento   di  certificazione  di  prevenzione  incendi,  di  cui
all'elenco numero 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e'
differito al centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore  del  presente decreto. Fino alla data di entrata in vigore di
detto regolamento a norma dell'art. 2, comma 7, della medesima legge,
e'  consentita  la  prosecuzione  dell'attivita'  a  coloro che hanno
ottenuto  il  nulla-osta  provvisorio di prevenzione incendi ai sensi
della  legge  7 dicembre  1984,  n.  818,  con validita', per effetto
dell'art.  22  della  legge 31 maggio 1990, n. 128, fino al 30 giugno
1994,  nonche'  a  coloro  che,  ai  sensi  dell'art.  11 della legge
20 maggio  1991,  n.  158,  hanno presentato l'istanza completa delle
prescritte certificazioni e documentazioni.
    5.  Nel  termine  di  entrata in vigore del regolamento di cui al
comma  4,  i  comandi  provinciali  dei  vigili  del  fuoco  dovranno
completare  l'esame  delle  istanze  presentate ai sensi dell'art. 11
della legge 20 maggio 1991, n. 158.
    5-bis.  Fino  alla  emanazione delle norme di cui al comma 3 sono
prorogati   i   termini   previsti   per  legge  o  per  disposizione
amministrativa  per l'adeguamento dei luoghi di spettacolo alle norme
di sicurezza e prevenzione incendi».